N. 36 ORDINANZA 28 gennaio - 22 febbraio 1983

                                  N. 36
                        ORDINANZA 28 GENNAIO 1983
               Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1983.
          Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60 del 2 marzo 1983.
                         Pres. ELIA - Rel. CONSO
     Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale  -
 Ubriachezza - Cod. pen., art. 688 - Pretesa violazione degli artt. 3  e
 32 della Costituzione - Questione gia' dichiarata non fondata (sent. n.
 104/1982, ord. n. 194/1982) - Manifesta infondatezza.
(GU n.60 del 2-3-1983 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     composta  dai  signori:  Prof.  LEOPOLDO  ELIA,  Presidente - Dott.
 MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
 - Avv.  ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv.  ALBERTO
 MALAGUGINI  -  Prof.  LIVIO  PALADIN  - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof.
 ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI -
 Dott. FRANCESCO SAJA - Prof.   GIOVANNI CONSO  -  Prof.  ETTORE  GALLO,
 Giudici,
     ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 688 cod. pen.
 (ubriachezza)  promosso  con  ordinanza  emessa il 18 febbraio 1982 dal
 Pretore di Lecce, nel procedimento  penale  a  carico  di  Greco  Vito,
 iscritta  al  n.  571  del  registro  ordinanze 1982 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982.
     Udito nella camera di consiglio del  26  gennaio  1983  il  Giudice
 relatore Giovanni Conso;
     Rilevato  che  il  Pretore  di  Lecce  con  ordinanza  emessa il 18
 febbraio 1982 ha denunciato, in riferimento agli artt.  3  e  32  della
 Costituzione, l'illegittimita' dell'art. 688 cod. pen.;
     Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a
 quo,  e'  stata gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n.
 104 del 27 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanza n.  194
 del 17 novembre 1982;
     Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                            PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 688 cod. pen., sollevata, in riferimento  agli
 artt.  3  e 32 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza
 emessa il 18 febbraio 1982.
     Cosi' deciso in Roma, in camera  di  consiglio,  nella  sede  della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
                                   F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
                                   -  ANTONINO  DE  STEFANO  - GUGLIELMO
                                   ROEHRSSEN - ORONZO REALE  -  BRUNETTO
                                   BUCCIARELLI     DUCCI    -    ALBERTO
                                   MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -  ARNALDO
                                   MACCARONE  -  ANTONIO  LA  PERGOLA  -
                                   VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE  FERRARI
                                   -  FRANCESCO  SAJA - GIOVANNI CONSO -
                                   ETTORE GALLO.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere