Snellimento delle procedure concernenti modifiche di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori per importi di competenza del comitato centrale che non richiedono il preventivo parere del comitato regionale.(GU n.190 del 13-8-1985)
Vigente al: 13-8-1985
Al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici Al direttore generale dell'ANAS Ai direttori generali Al segretario generale del CER Al presidente del Magistrato alle acque Al presidente del Magistrato per il Po Ai provveditori alle opere pubbliche A tutti i Ministeri Ai presidente delle giunte regionali Alla provincia autonoma di Trento Alla provincia autonoma di Bolzano All'ENEL Alle amministrazioni provinciali Alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici operanti nel settore delle opere pubbliche Con precedente circolare n. 618 del 25 novembre 1978. e' stato consentito uno snellimento delle procedure amministrative, relativamente alle ipotesi di richiesta; A) ai aggiornamento della iscrizione alle norme contenute nega articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584; B) di iscrizione per avvenuto conferimento di azienda, effettuato ai sensi delle corrispondenti norme del codice civile e per gli effetti fiscali previsti dall'allora vigente art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. In tali ipotesi, le imprese interessate, inscritte nell'albo nazionale dei costruttori per importi di competenza del comitato centrale, possono presentare direttamente a tale organo la loro richiesta, corredata della completa documentazione necessaria, non essendo richiesto il preventivo parere del comitato regionale' territorialmente competente. Quest'ultimo, infatti, agli espressi sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, coma da ultimo modificato dall'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e dell'art. 19 della legge n. 57, e chiamato obbligatoriamente a formulare il suo parere in ordine a modifiche nei requisiti, organizzazione e struttura dell'impresa che siano influenti ai fini della sua iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori. In altri termini, il comitato regionale deve esprimere parere, relativamente a variazioni che implichino aumenti di importo di iscrizione, estensione della iscrizione in altre categorie di specializzazione ed infine relativamente a variazioni concernenti la direzione tecnica dell'impresa. Si e' potuto constatare che imprese inscritte nell'albo nazionale dei costruttori modifichino, con frequenza meritevole di ogni attenzione, la struttura aziendale, trasformando in particolare la loro forma societaria (nell'ambito delle societa' di persone o delle societa' di capitali, ovvero assumendo da societa' di persone la forma di societa' di capitali e viceversa) e conseguentemente modifichino altresi' la loro ragione o denominazione sociale, ovvero effettuino operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonche' variazioni nella loro rappresentanza legale. Nella riunione del 12 aprile 1985, il comitato centrale ha ritenuto di poter utilmente ampliare la ricordata direttiva di cui alla circolare n. 618, estendendo la semplificazione procedurale anche ai casi sopra indicati, constatato che il contenuto della delibera da adottare al riguardo si esprime in una semplice presa d'atto e ratifica della intervenuta e documentata variazione. Ne' puo' essere diversamente, in quanto la variazione proposta dipende da una volonta' dell'impresa, che si e liberamente e legittimamente formata, in osservanza delle vigenti norme di legge, ne' si e' mai verificato il caso che il comitato centrale abbia adottato un provvedimento di rigetto di richieste di questo specifico contenuto, una volta accertata la regolarita' della documentazione esibita. Nei casi sopra indicati, che tuttavia hanno determinato difficolta' per l'ammissione alle gare delle imprese ed effetti negativi per le amministrazioni appaltanti a causa del restringersi del confronto concorrenziale, il comitato centrale, in considerazione del preminente interesse pubblico, ha ritenuto opportuno adottare misure idonee, affinche' le relative procedure si concludano con la dovuta sollecitudine, per evitare che remore di carattere essenzialmente formale possano pregiudicare l'afflusso dei partecipanti alle gare per l'appalto di opere pubbliche. Nella ipotesi che per le sue esigenze di variazione di fisionomia giuridica, l'impresa non abbia potuto utilizzare gli strumenti giuridici previsti dalla legge, come per il particolare caso della ditta individuale, il titolare della quale abbia appositamente costituito una societa' commerciale nelle forme previste dal codice civile, e chieda il trasferimento a questo nuovo soggetto della iscrizione conseguita dalla ditta individuale, occorrera' fare riferimento ad elementi presuntivi diversi che si debbono concretizzare nelle seguenti condizioni: identita' fra il titolare della impresa individuale e legale rappresentante della impresa costituita nella forma della societa' commerciale; identita' fra il direttore tecnico o i direttori tecnici della impresa individuale ed il direttore tecnico o i direttori tecnici della impresa costituita nella forma della societa' commerciale; espressa richiesta di cancellazione dell'albo nazionale dei costruttori della impresa individuale; espressa dichiarazione che le maestranze ed i mezzi d'opera vengono trasferiti dalla impresa individuale alla impresa costituita nella forma della societa' commerciale; ogni altro significativo elemento che sia in grado di assicurare la sostanziale continuita' fra il vecchio ed il nuovo soggetto. Pertanto, nelle ipotesi di: semplice variazione intervenuta nella ragione o nella denominazione sociale dell'impresa; variazione nella rappresentanza legale; trasformazione della forma giuridica dell'impresa per intervenuta variazione dell'atto costitutivo; conferimento di azienda; fusione per incorporazione; societa' commerciale da inscrivere al posto della ditta individuale, contestualmente alla sua cancellazione, attuate ai sensi delle corrispondenti norme del codice civile, le imprese interessate debbono formulare la relativa istanza e formare il fascicolo di iscrizione - completo della specifica documentazione comprovante le modifiche intervenute, nonche' tutti i requisiti di ordine generale e di carattere specifico, previsti dalle norme m vigore - da inviare direttamente al: Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti - Segreteria del comitato centrale - Via Nomentana n. 2 - 00161 - ROMA Per ogni opportuna conoscenza, copia della completa documentazione dovra' essere inviata, a cura del soggetto interessato, anche al comitato regionale territorialmente competente. Appare opportuno con l'occasione precisare, anche per completezza di esposizione, che le richieste concernenti le variazioni delle quali si e' discusso che siano pero' formulate contestualmente a richieste di modifica sostanziale della iscrizione (aumenti di importo - estensione ad altre categorie di specializzazione - variazioni concernenti la direzione tecnica) impongono senza eccezione l'acquisizione del parere del comitato regionale territorialmente competente, al quale dovranno essere presentate le relative istanze. AMMISSIONE ALLE GARE PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE Per quanto riguarda l'ammissione alle gare nel periodo compreso fra la variazione intervenuta ed opportunamente formalizzata e la successiva delibera del comitato centrale, occorre considerare che la modifica dell'atto costitutivo dell'impresa costituita in forma di societa' commerciale, per effetto della quale la medesima abbia trasformato la sua fisionomia giuridica non deve essere considerata come creazione di un soggetto nuovo, diverso da quello originario. Tale principio, che si desume dalla interpretazione della norma contenuta nell'art. 2498 del codice civile, e valido anche quando la societa' acquisti la personalita' giuridica (Societa' a responsabilita' limitata - Societa' per azioni) che non aveva nella forma precedente la sua trasformazione (Societa' in accomandita semplice - Societa' in nome collettivo). Agli espressi sensi del citato art. 2498 del codice civile, infatti, la societa', nella sua diversa forma giuridica, conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla sua trasformazione. Per quanto riguarda, invece, le altre ipotesi sopra richiamate (conferimento di azienda; fusione per incorporazione, ecc.) per orientamento ormai consolidato, il comitato centrale formula la presunzione che l'impresa conferitaria, incorporante ovvero costituita nella forma della societa' commerciale abbia la stessa idoneita' ad operare nel settore dei pubblici appalti in precedenza riconosciuta alla ditta conferente, incorporata od individuale, con la quale sostanzialmente si identifica, e sulla base di questa presunzione consente il recupero integrale della iscrizione per categorie ed importi corrispondenti. Avviene normalmente che l'impresa, una volta portate a compimento le operazioni conseguenti alle variazioni attuate, avvii la procedura di rito, concernente l'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori e debba quindi attendere, anche se con le procedure semplificate di cui alla presente circolare, la conclusiva ratifica del comitato centrale. In questo periodo, l'ammissione alle gare per l'appalto di opere pubbliche e' consentita a condizione che l'impresa concorrente produca, oltre al certificato di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori che necessariamente indica la forma giuridica dell'impresa precedente alle trasformazioni avvenute, la seguente documentazione, resa in forma di copia autentica notarile, affinche' tale documentazione abbia una sua precisa efficacia giuridica esterna: delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo per documentare le variazioni di forma societaria (Societa' in nome collettivo, Societa' in accomandita semplice, Societa' a responsabilita' limitata, Societa' per azioni) nonche' di ragione o denominazione sociale; atto di conferimento di azienda; atto di fusione per incorporazione. Nel caso di ditta individuale che abbia costituito appositamente una societa' commerciale, nella ipotesi sopra illustrata, occorre che il rappresentante legale produca una apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella societa' sono state conferite anche le iscrizioni di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI Nella stessa riunione del 12 aprile 1985, il comitato centrale allo scopo di dare puntuale applicazione alla vigente normativa antimafia, ha ritenuto necessario che l'accertamento della assenza delle cause ostative previste dalla legge stessa debba essere esteso, nei casi di variazione della rappresentanza legale e direzione tecnica della impresa, indipendentemente dall'importo di iscrizione conseguito, anche nei confronti della rappresentanza legale e della direzione tecnica dimissionarie, nei confronti delle quali dovranno essere parimenti attivate le informazioni di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936. DIREZIONE TECNICA DELL'IMPRESA: UNICITA' DELLO INCARICO Il comitato centrale ritiene che non siano piu' valide le motivazioni contenute nella circolare 8 luglio 1964, n. 4554, della quale dichiara la abrogazione per la parte nella quale si consentiva che il direttore tecnico di una impresa inscritta o richiedente l'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori rivesta analogo incarico di direzione tecnica per conto di altre imprese inscritte o richiedenti l'iscrizione per importi non superiori a lire 300 milioni. Non essendo consentita la pluralita' di incarico, si dispone che la direzione tecnica dell'impresa - che puo' essere composta da uno o piu' direttori tecnici - esibisca una dichiarazione di unicita' di incarico, resa con sottoscrizione autenticata da notaio od altro pubblico ufficiale, il quale deve espressamente ammonire il dichiarante delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro, in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non piu' rispondenti a verita'. * * * Attesa la generale rilevanza che assumono le presenti disposizioni, che sono poste nello specifico interesse di tutte le amministrazioni dello Stato ed enti pubblici appaltanti per disciplinare l'ammissione alle gare per l'appalto di opere pubbliche nei casi sopra discussi, la presente circolare, su proposta del comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, viene pubblicata ai sensi dell'art. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, affinche' la sede autorevole ed ampia di' diffusione assicuri la sua applicazione da parte di tutti i soggetti destinatari. Il Ministro: NICOLAZZI