MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 31 dicembre 1985 

Adeguamento  della  tariffa  per  le  prestazioni  professionali  dei
geologi. (086A0745) 
(GU n.28 del 4-2-1986)

 
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Visto l'art. 17 della legge 25 luglio 1966, n. 616; 
  Viste le proposte formulate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
geologi nelle sedute del 29  gennaio  1985,  10  gennaio  1984  e  13
dicembre 1983; 
  Di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  interministeriale
dei prezzi ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge  22  dicembre
1984, n. 887; 
 
                              Decreta: 
 
  1) I compensi degli onorari minimi a vacazione, di cui al capo  II,
art. 13, del decreto ministeriale  18  novembre  1971,  sono  fissati
nella misura di: 
    L. 14.000 ogni ora per il professionista incaricato; 
    L.  8.500 ogni ora per l'aiuto iscritto all'albo; 
    L.  5.000 ogni ora per l'aiuto di concetto. 
  2) Gli onorari a qualita' di cui al capo III (articoli 15, 16 e 17)
del decreto ministeriale  18  novembre  1971,  adeguati  con  decreto
ministeriale 22 luglio 1977 e con  decreto  ministeriale  31  ottobre
1982 vengono ulteriormente  aumentati  del  13  per  cento  per  ogni
singola voce. 
  3) Gli onorari e percentuale previsti dal capo IV, tabella III, del
decreto  ministeriale  18  novembre  1971,   adeguato   con   decreto
ministeriale 31 ottobre 1982, vengono ulteriormente aumentati del  13
per cento. 
  4) Gli importi di analisi e prove di cui al capo IV, art.  29,  del
decreto  ministeriale  18  novembre  1971,  e  adeguati  con  decreto
ministeriale 22 luglio 1977 e con  decreto  ministeriale  31  ottobre
1982 vengono ulteriormente aumentati del 13 per cento. 
  5) Le prestazioni inerenti  alle  cave  e  miniere  (capo  VII  del
decreto ministeriale 18 novembre 1971) per quanto riguarda i  rilievi
a quantita' previsti dagli articoli 32 e  33,  adeguate  con  decreto
ministeriale 22 luglio 1977 e con  decreto  ministeriale  31  ottobre
1982 vengono ulteriormente aumentate del 13 per cento. 
  Per quanto riguarda i compensi a percentuale di  cui  all'art.  35,
essi vengono aumentati del 13 per cento. 
  6) Le tariffe per indagini e fotogeologia previste al capo  IX  del
decreto ministeriale 18 novembre 1971, indicate per le categorie da A
ad H dell'art. 40, adeguate con decreto ministeriale 22 luglio 1977 e
con decreto  ministeriale  31  ottobre  1982,  vengono  ulteriormente
aumentate del 13 per cento. 
 
    Roma, addi' 31 dicembre 1985 
 
                                    Il Ministro di grazia e giustizia 
                                              Martinazzoli            
 
   Il Ministro dell'industria    
del commercio e dell'artigianato 
           Altissimo