Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, firmati a Roma il 17 aprile 1984. (086A0817)(GU n.32 del 8-2-1986)
Il giorno 30 dicembre 1985 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, firmati a Roma il 17 aprile 1984, la cui ratifica e' stato autorizzata con legge 11 dicembre 1985, n. 763, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 27 dicembre 1985. In conformita' all'art. 28 della convenzione ed all'art. 7 del protocollo, la convenzione, il protocollo e lo scambio di note sono entrati in vigore il giorno 30 dicembre 1985. L'art. 23, paragrafo 2, della convenzione recita: «In conformita' alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (cosi' come puo' essere di volta in volta modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o cittadini statunitensi nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una societa' statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una societa' residente dell'Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia da detta societa' sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare e' calcolato sulla base dell'ammontare dell'imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell'imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti). Ai fini dell'applicazione del credito statunitense con riferimento all'imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 (b) e 3 dell'art. 2 (imposte considerate) si considerano imposte sul reddito». Detta norma, come risulta dal suo testo, fa espressamente salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti. In relazione a cio', al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, le parti hanno firmato uno scambio di note interpretativo del seguente tenore: «Viene premesso che al paragrafo 2 dell'art. 23 si e' convenuto che nel caso di una societa' statunitense che possiede almento il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una societa' residente dell'Italia dalla quale essa riceve dividendi in qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia da detta societa' sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Gli Stati Uniti hanno chiesto che l'Italia riconosca, e l'Italia accetta di riconoscere, che il presupposto di detta norma convenzionale e' costituito dalla residenza in Italia della societa' che ha prodotto il reddito sempre che la stessa societa' non sia residente, in base alla legislazione statunitense, anche negli Stati Uniti».