MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo  della  Repubblica
italiana ed il Governo degli Stati Uniti  d'America  per  evitare  le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per  prevenire
le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo  e  scambio  di  note,
firmati a Roma il 17 aprile 1984. (086A0817) 
(GU n.32 del 8-2-1986)

  Il giorno  30  dicembre  1985  ha  avuto  luogo  lo  scambio  degli
strumenti  di  ratifica  della  convenzione  tra  il  Governo   della
Repubblica italiana ed il Governo degli  Stati  Uniti  d'America  per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di
note, firmati a Roma il 17 aprile 1984,  la  cui  ratifica  e'  stato
autorizzata con  legge  11  dicembre  1985,  n. 763,  pubblicata  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 27  dicembre
1985. 
  In conformita' all'art. 28 della  convenzione  ed  all'art.  7  del
protocollo, la convenzione, il protocollo e lo scambio di  note  sono
entrati in vigore il giorno 30 dicembre 1985. 
  L'art. 23, paragrafo 2, della convenzione recita: 
  «In conformita' alle disposizioni  e  fatte  salve  le  limitazioni
della legislazione degli Stati Uniti (cosi' come puo' essere di volta
in volta  modificata,  senza  intaccare  il  principio  generale  qui
esposto), gli  Stati  Uniti  riconoscono  ai  residenti  o  cittadini
statunitensi nei confronti dell'imposta statunitense sul  reddito  un
credito pari al corrispondente  ammontare  dell'imposta  sul  reddito
pagata in Italia; e,  nel  caso  di  una  societa'  statunitense  che
possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di  voto  di
una societa' residente dell'Italia dalla quale essa riceve  dividendi
in un qualsiasi anno  tassabile,  gli  Stati  Uniti  riconoscono  nei
confronti dell'imposta statunitense sul reddito un  credito  pari  al
corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia da
detta societa' sugli utili con i quali sono stati pagati i  dividendi
stessi.  Tale  corrispondente  ammontare  e'  calcolato  sulla   base
dell'ammontare dell'imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le
limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di
limitare il credito nei confronti dell'imposta degli Stati Uniti  sul
reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti). Ai
fini  dell'applicazione  del  credito  statunitense  con  riferimento
all'imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 (b)  e
3 dell'art.  2  (imposte  considerate)  si  considerano  imposte  sul
reddito». 
  Detta norma, come risulta dal suo testo, fa espressamente salve  le
limitazioni della legislazione degli  Stati  Uniti.  In  relazione  a
cio', al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, le  parti
hanno firmato uno scambio di note interpretativo del seguente tenore: 
  «Viene premesso che al paragrafo 2 dell'art. 23 si e' convenuto che
nel caso di una societa' statunitense che possiede almento il 10  per
cento delle azioni con diritto di  voto  di  una  societa'  residente
dell'Italia dalla quale  essa  riceve  dividendi  in  qualsiasi  anno
tassabile, gli Stati Uniti  riconoscono  nei  confronti  dell'imposta
statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente  ammontare
dell'imposta sul reddito pagata in Italia  da  detta  societa'  sugli
utili con i quali sono stati pagati i  dividendi  stessi.  Gli  Stati
Uniti hanno chiesto che l'Italia riconosca,  e  l'Italia  accetta  di
riconoscere, che il  presupposto  di  detta  norma  convenzionale  e'
costituito dalla residenza in Italia della societa' che  ha  prodotto
il reddito sempre che la stessa societa' non sia residente,  in  base
alla legislazione statunitense, anche negli Stati Uniti».