COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMUNICATO

«Aggiornamento 1985-87» del Piano energetico nazionale (Deliberazione
20 marzo 1986) (086A2289) 
(GU n.79 del 5-4-1986)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la delibera del 4  dicembre  1981,  con  la  quale  e'  stato
approvato il Piano energetico nazionale; 
  Viste le delibere del 22 febbraio 1983, con  le  quali  sono  state
identificate le  aree  suscettibili  di  localizzazione  di  centrali
nucleari nelle regioni Lombardia, Piemonte e Puglia; 
  Vista la delibera del 22 febbraio 1983, con  la  quale  sono  state
emanate le direttive per la realizzazione dei progetti PEC e CIRENE; 
  Vista la delibera del 29 novembre  1983,  con  la  quale  e'  stata
definitivamente  localizzata  la  centrale  termoelettrica  di  Gioia
Tauro; 
  Viste le delibere del  9  ottobre  1975,  con  la  quale  e'  stato
approvato il progetto finalizzato energetico n. 1 e del  22  dicembre
1982, con  la  quale  e'  stato  approvato  il  progetto  finalizzato
energetico n. 2 nel quadro del Piano nazionale dell'energia,  nonche'
le delibere del CIPE del 27 gennaio 1982 in materia di  coordinamento
tra politica dell'energia e attivita' di ricerca; 
  Considerato che il Piano si pone  come  modello  di  riferimento  e
presuppone quindi una cadenza naturale di  revisione  organica  delle
azioni compiute, dello scenario di  riferimento,  degli  obiettivi  e
delle azioni da perseguire; 
  Vista  la  proposta  di  «Aggiornamento  1985-87»  presentata   dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Viste le risoluzioni approvate dalla  Camera  dei  deputati  il  28
novembre 1985 e dal Senato della Repubblica il 18 dicembre 1985; 
  Considerato che in attuazione del PEN 1981, sono  stati  conseguiti
sostanziali progressi nella situazione energetica del Paese quali: 
    la  riduzione  percentuale  di  10  punti  della  dipendenza  dal
petrolio; 
    l'acquisizione  di   nuove   disponibilita'   di   gas   naturale
dall'Algeria  e  dall'Unione  Sovietica  che  ha  reso  possibile  il
particolare sviluppo della metanizzazione nel Mezzogiorno; 
    l'incremento  dei  consumi  di  carbone,  reso  possibile   dalla
trasformazione a carbone delle centrali esistenti e dalla costruzione
di nuove centrali a carbone; 
    l'entrata in funzione  della  centrale  nucleare  di  Caorso,  la
localizzazione a Trino Vercellese della centrale Piemonte; 
    i primi positivi risultati della politica di risparmio energetico
attraverso la legge n. 308/1982; 
    l'avvenuta trasformazione del CNEN  in  ENEA  ed  il  conseguente
ampliamento dei suoi compiti istituzionali; 
  Considerato tuttavia che si sono verificati ritardi,  specie  nella
localizzazione delle centrali e nella  individuazione  delle  regioni
dove avviare le indagini preliminari  per  la  costruzione  di  nuove
centrali, nella politica di risparmio e  conservazione  dell'energia,
nella  razionalizzazione  del  sistema  di   raffinazione   e   della
distribuzione  di  prodotti  petroliferi,  nel  distacco  della  DISP
dall'ENEA, nella messa  a  punto  operativa  del  progetto  unificato
nucleare; 
  Preso atto delle rettifiche apportate alle previsioni della domanda
e dell'offerta di energia per il triennio in corso e per il  prossimo
decennio; 
  Considerato che  l'«Aggiornamento  1985-87»  proposto  contiene  le
integrazioni indicate ed approvate da entrambi i rami del  Parlamento
a larga maggioranza; 
  Sentita la commissione consultiva interregionale nella seduta del 6
marzo 1986; 
  Udita la relazione del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato; 
 
                              Delibera: 
 
  E'  approvato  l'«Aggiornamento  1985-87»  del   Piano   energetico
nazionale 1981 proposto dal Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, che viene a far  parte  integrante  della  presente
delibera, con le seguenti indicazioni: 
  1. Conservazione e sviluppo fonti rinnovabili. 
  1.1. Al fine di proseguire la politica di risparmio e  di  utilizzo
razionale dell'energia gia' avviata con  la  legge  n.  308/1982,  e'
confermato l'impegno di  assicurare,  in  relazione  alle  specifiche
esigenze che si presentino, ulteriori disponibilita'  finanziarie  al
settore. 
  Le necessarie modifiche per l'accelerazione  e  la  semplificazione
delle procedure e per l'ampliamento degli obiettivi di  conservazione
energetica e  di  ottimizzazione  delle  fonti,  saranno  oggetto  di
specifici ulteriori provvedimenti legislativi. 
  1.2. A supporto dell'attuazione  dei  nuovi  ed  ulteriori  compiti
della legge n. 308/1982  dovra'  procedersi  al  potenziamento  delle
strutture attuali. Tuttavia, considerati i ritardi di alcune regioni,
specie del Mezzogiorno, nel dotarsi  degli  strumenti  di  attuazione
della  normativa  in  questione,  il  Ministro  dell'industria,   dei
commercio e dell'artigianato vigilera' affinche' gli enti energetici,
a norma dell'art. 15 della stessa legge n.  308/1982,  rafforzino  la
collaborazione con le regioni,  nell'ambito  dei  rispettivi  compiti
istituzionali, anche con la costituzione di appositi gruppi di lavoro
da affiancare alle strutture regionali. 
  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
tenuto anche conto delle esperienze degli enti energetici, entro  sei
mesi, formulera' una ipotesi di eventuale costituzione di una agenzia
per la promozione e lo sviluppo  del  risparmio  energetico  e  delle
fonti rinnovabili. In ogni caso dovra' essere garantita  la  funzione
di supporto nei confronti delle regioni  i  cui  programmi  dovessero
presentare ulteriori gravi ritardi, o di supplenza e surrogazione ove
permanessero ritardi tali  da  pregiudicare  il  conseguimento  degli
obiettivi fissati. 
  1.3. Per la politica di conservazione, recupero  e  sviluppo  delle
fonti rinnovabili occorre  altresi'  procedere  secondo  le  seguenti
linee: 
    per il teleriscaldamento occorre  estendere  la  possibilita'  di
accesso alle incentivazioni  previste  dalla  legge  n.  308/1982  ad
operatori  pubblici  e/o   privati;   occorrera'   anche   verificare
l'opportunita' e la convenienza del diverso utilizzo  delle  centrali
termoelettriche dismesse dall'ENEL ai fini del teleriscaldamento; 
    per l'eolico occorre che l'ENEA, l'ENEL,  il  CNR  e  l'industria
realizzino con urgenza i programmi gia' concordati  per  lo  sviluppo
delle macchine di grande taglia; 
    per il fotovoltaico attaverso una strategia rigorosa di  sviluppo
tecnologico, gli enti energetici e gli operatori industriali dovranno
mirare all'acquisizione ed al mantenimento di una  quota  di  mercato
artiche a livello internazionale; 
    per   la   produzione   idroelettrica    minore    il    Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato presentera' proposte
di modifica dell'art. 4  della  legge  n.  308/1982  per  elevare  il
livello  di  potenza  fino  a  10MW,  ed  integrera'  la  commissione
ministeriale per l'esame delle domande di contributo di cui  all'art.
14  della  legge  n.  308/1982   con   la   partecipazione   di   due
rappresentanti regionali. 
  1.4. Per la geotermia andra' avviato un programma di  utilizzazione
e recupero delle fonti a bassa entalpia. 
  2. Petrolio. 
  2.1. Il processo di riduzione della capacita' di raffinazione e  la
razionalizzazione in corso  devono  essere  governati  dal  Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato   su    basi
programmatiche, con l'obiettivo di  disporre  nel  triennio  1985-87,
anche   per   ragioni    strategiche    e    di    sicurezza    degli
approvvigionamenti, di una capacita' di  distillazione  primaria  non
inferiore a 100 milioni di tonn. e di una capacita' di conversione di
25 milioni di tonn. 
  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  fara'
in modo che  il  processo  di  razionalizzazione  comporti  anche  la
diminuzione dei rischi di  incidenti  rilevanti  negli  impianti,  in
particolare dando priorita' alla  dismissione  o  alla  riduzione  di
capacita' di quelli ubicati in centri abitati o  ad  esso  limitrofi.
Andra' anche perseguito il miglioramento  delle  caratteristiche  dei
prodotti al fine di ridurre gli effetti inquinanti, in aderenza  agli
obblighi  derivanti  dalle  direttive  comunitarie  ed  agli  impegni
assunti nell'ambito  di  convenzioni  internazionali  riguardanti  la
materia. 
  2.2. Al fine  di  garantire  la  sicurezza  dell'approvvigionamento
petrolifero e tenuto conto dell'elevata dipendenza dalle importazioni
di prodotti finiti, e' necessario estendere l'obbligo  del  programma
di approvvigionamento  dai  raffinatori  agli  importatori  di  detti
prodotti. 
  Andra' ripristinata e sorvegliata la condizione di equilibrio degli
oneri tra  raffinatori  ed  importatori,  in  particolare  di  quello
rappresentato dalle scorte obbligatorie. 
  Con decorrenza 1986 le  scorte  obbligatorie,  salvo  le  deduzioni
previste per legge, devono essere portate a carico dei raffinatori  e
degli importatori che immettono al consumo, ai fine di migliorare  le
possibilita' di lavoro e di competitivita' delle raffinerie  italiane
rispetto a quelle di altri Paesi. Al  con  tempo  dovra'  porsi  allo
studio, per la gestione delle  scorte,  l'eventuale  costituzione  di
un'apposita agenzia. 
  Al fine di porre gli operatori  italiani  nella  stessa  condizione
degli altri operatori europei, andra'  ripristinata  gradualmente  la
distillazione di trenta giorni, senza  interessi,  per  il  pagamento
dell'imposta di  fabbricazione  dei  prodotti  petroliferi  incassata
dalle societa'. 
  E'  confermata  la  direttiva  di  accrescere  le  possibilita'  di
ricezione e  di  stoccaggio  in  raffineria  dei  prodotti  non  piu'
disponibili dalla raffinazione, quali, per esempio, il g.p.l. 
  2.3. Per il sistema logistico il CIPE prende atto dello  schema  di
riassetto del sistema degli oleodotti, e  raccomanda  la  costruzione
della  bretella  Ravenna-Venezia  Marghera-Portogruaro-Trieste,   con
penetrazione   nella   Valle   Padana   al   fine    di    assicurare
l'approvvigionamento non solo dal  versante  Alto  Tirreno  ma  anche
dall'Adriatico. 
  2.4.  Dovra'  essere  altresi'  sviluppata,  nel   rispetto   delle
competenze  delle  regioni,  la  razionalizzazione  della   rete   di
distribuzione di carburanti. 
  Contestualmente alle introduzioni di nuovi criteri  in  materia  di
prezzi, il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
adottera' gli strumenti amministrativi e  promuovera'  le  iniziative
legislative per: 
    consentire agli operatori la  piu'  ampia  scelta  e  la  massima
flessibilita' nella realizzazione  degli  investimenti  necessari  ad
attuare la razionalizzazione della rete, consistente nella  riduzione
del  numero  dei  punti  vendita  e  nel  correlativo   miglioramento
dell'efficienza della rete distributiva, che deve essere  ammodernata
e dotata delle nuove tecniche di vendita in armonia con i processi in
atto nei Paesi europei; 
    modificare il sistema degli orari e delle turnazioni in modo  che
venga garantito un orario minimo di servizio obbligatorio e valido su
tutto il territorio nazionale. 
  Per i problemi connessi alla ristrutturazione della  rete  P.V.  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuovera'
l'istituzione di un fondo diretto a  favorire  l'uscita  dal  mercato
degli operatori marginali. 
  2.5. La stretta correlazione fra regime dei  prezzi  ed  efficienza
dei circuiti della raffinazione  e  della  distribuzione  impone  una
riconsiderazione  dei  criteri  di  controllo  dei  prezzi,  tale  da
superarne  l'attuale  sistema  di  fissazione  da  parte  del  CIP  e
pervenire gradualmente  alla  liberta'  di  mercato  attraverso  fasi
intermedie di sorveglianza dei prezzi. 
  A processo concluso il controllo sul livello dei  prezzi  praticati
dagli operatori avverra' a posteriori e sara' effettuato  in  maniera
da garantire la massima trasparenza del mercato  e  del  processo  di
formazione dei prezzi. In ogni caso  il  CIP  interverra'  quando  si
ravvisino comportamenti e manovre di natura speculativa. 
  Anche a tal  fine  e'  urgente  l'emanazione  di  una  legislazione
antitrust e comunque preventivamente sara' predisposto da  parte  del
Ministro - Presidente delegato del CIP un codice di comportamento che
preveda  impegni  volti  ad  assicurare  il  rispetto  dei   principi
necessari  allo  svolgersi  di  una  sana  concorrenza,   che   sara'
sottoscritto  da  tutti  coloro   che   immettono   sul   mercato   e
commercializzano rilevanti quantitativi di prodotto. 
  Nella definizione delle complesse materie: orari,  turni,  servizi,
ferie, margini, compensi ecc.,  pur  nel  rispetto  delle  competenze
regionali e fermo restando  il  potere  di  intervento  del  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  anche  nella  sua
qualita' di Presidente delegato del CIP,  dovranno  essere  stimolati
modelli contrattuali fra le OSL, le associazioni di  categoria  e  le
direzioni aziendali in modo da tener conto delle  specificita'  delle
diverse situazioni aziendali. 
  2.6. Il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
d'intesa con il Ministro delle finanze,  adottera'  gradualmente  nel
tempo misure atte a ricondurre il  sistema  dei  prezzi  nazionali  a
quello adottato dagli  altri  Paesi  comunitari,  anche  mediante  la
trasformazione dell'imposta di fabbricazione in  imposta  di  consumo
compatibilmente con le esigenze di politica economica e di bilancio. 
  3. Gas naturale. 
  2.1. Il processo di sviluppo delle reti di distribuzione  in  tutto
il Paese e in particolare nel  Mezzogiorno,  deve  essere  portato  a
completamento, superando le diseconomie tecniche che si  ripercuotono
sul prezzo al consumo e quindi sulla penetrazione. 
  3.2. Allo scopo di permettere la  diffusione  del  metano  per  usi
civili, il CIP proseguira' in una politica  tariffaria  che  tenda  a
perequare sul territorio i prezzi del gas per usi civili. A tal  fine
continuera' ad operare attraverso  la  modulazione  del  costo  della
materia prima e introducendo gradualmente un unico livello tariffario
per gli usi civili. 
  3.3.  L'uso  del  gas  naturale  per  l'alimentazione  di  centrali
elettriche  deve  essere  considerato   nel   medio   periodo,   come
conseguenza della maggiore disponibilita' in attesa del completamento
della rete di metanizzazione e, nel lungo periodo, per  la  soluzione
dei problemi di copertura delle punte di domanda  di  elettricita'  e
per  l'integrazione   o   la   sostituzione   temporanea   di   altri
combustibili, quando ritenuto  economicamente  competitivo  e  quando
condizioni ambientali ne richiedano l'impiego. 
  3.4. L'uso del gas naturale negli altri impianti  industriali  deve
tendere a massimizzare gli effetti positivi in termini sia  economici
sia di riduzione dell'inquinamento. 
  3.5. La SNAM agevolera' il vettoriamento del gas prodotto in Italia
dai privati che andra'  prevalentemente  impiegato  per  uso  proprio
dietro corresponsione di un canone a copertura di tutti  i  costi  di
trasporto. 
  4. Carbone. 
  4.1. Per garantire il raggiungimento  dei  programmati  livelli  di
utilizzo del carbone viene confermata la realizzazione delle centrali
termoelettriche  in  costruzione   o   autorizzate   (Brindisi   sud,
Tavazzano,  Sulcis  3°,  Fiume  Santo  3°  e  4°,   Gioia   Tauro   e
Pietrafitta).  Si  rende  necessario  accelerare  le   procedure   di
localizzazione per le centrali di  Piombino,  Vado  Ligure,  Sicilia,
Friuli-Venezia Giulia, Santa Barbara e Sardegna. Ove siano scaduti  i
termini previsti dalla legge n.  880/1975  e  tardino  le  necessarie
intese  con  le  autorita'   locali,   su   proposta   del   Ministro
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  dovranno  essere
esercitati i poteri sostitutivi previsti dalla legge. 
  I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  della
marina mercantile e dei lavori pubblici, d'intesa  con  le  autorita'
comunali e regionali, adegueranno  le  potenzialita'  di  sbarco  del
carbone in relazione alle  esigenze  delle  centrali  e  degli  altri
operatori  privati  nel  quadro   delle   necessarie   infrastrutture
portuali. 
  4.2. L'ENI svolge funzioni di operatore minerario acquisendo  anche
titoli  di  societa'  minerarie  all'estero,  garantendo,   con   una
programmazione coordinata dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, d'intesa con il  Ministero  delle  partecipazioni
statali,  lo  sbocco  certo  sul  mercato  nazionale  della   propria
produzione mineraria. 
  L'ENI potra' pertanto provvedere  ad  una  parziale  copertura  dei
fabbisogni  termoelettrici,  correlata  anche  con  l'attivazione  di
capacita' di consumo dell'ENEL nel quadro  dei  programmi  annuali  e
pluriennali di approvvigionamento di cui alla  delibera  CIPE  del  4
dicembre 1981, con  quantita'  e  qualita'  conformi  alla  richiesta
dell'ENEL ed ai prezzi di mercato. 
  4.3. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
promuovera' in tempi brevi le iniziative necessarie ad incentivare: 
  lo  sviluppo  e  l'utilizzo  delle   miscele   acqua   carbone   in
sostituzione degli idrocarburi  liquidi  anche  proponendo  modifiche
della legge n. 308/1982; 
  lo sviluppo e l'adozione delle  tecnologie  di  abbattimento  delle
emissioni inquinanti provenienti dagli  impianti  termici  dell'ENEL,
con particolare riferimento alle emissioni di SO2 e di NOx; 
  lo sviluppo e l'adozione di soluzioni adeguate per l'utilizzo delle
ceneri e degli altri sottoprodotti; 
  lo sviluppo dei sistemi di combustione a letto fluido, al  fine  di
utilizzare carboni di qualita' scadente e  di  ridurre  le  emissioni
inquinanti. 
  4.4. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
deve vigilare sulla  valorizzazione  delle  risorse  del  Sulcis.  In
particolare favorira': 
  la costituzione della societa'  mista  ENI-ENEL  ENEA  (per  quanto
concerne l'ENI con una sua azienda caposettore); 
  l'utilizzo di  parte  della  produzione  (almeno  1,3  Mt/a)  nelle
centrali ENEL in Sardegna; 
  l'impiego da parte di operatori pubblici e privati. 
  5. Nucleare. 
  5.1.  La  fonte  nucleare,  oltre  a  presentare  un   margine   di
economicita'   rispetto   a   quelle   tradizionali,   consente    il
miglioramento della bilancia commerciale del  Paese  e  una  maggiore
competitivita'  dell'industria  italiana   coinvolta   nel   progetto
unificato della prescelta filiera PWR. E' necessario dare  attuazione
alla lettera B) del punto 4, della  delibera  del  4  dicembre  1981,
avviando l'esecuzione delle indagini di  qualificazione  tecnica  dei
siti, per le centrali della Puglia, unitamente all'accertamento delle
idoneita'  tecniche  delle  aree  della  Lombardia  esercitando,  ove
necessario, i poteri sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge  n.
393/1975. 
  5.2. Dovra' essere programmato  un  avvio  cadenzato  di  ulteriori
centrali  per  complessivi  4.000  MW,  in  relazione  alla   domanda
aggiuntiva di energia ed alla esigenza di sostituzione degli impianti
obsoleti tecnicamente o economicamente. 
  A tal fine, su proposta del Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato, sono  individuate  le  regioni  Veneto,  Sicilia,
Campania e Basilicata, dove  avviare  l'iter  di  localizzazione  per
garantire, a partire dal 1987, la disponibilita' delle regioni in cui
operare la scelta dei siti. 
  5.3. Per le regioni Emilia-Romagna e  Lazio  verra'  verificata  in
termini tecnici e di sicurezza la fattibilita' della  costruzione  di
altre tre unita'. Al termine  della  verifica,  previa  delibera  del
CIPE,  d'intesa  con   le   regioni,   su   proposta   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEL predisporra'
la documentazione necessaria per attivare  l'istruttoria  tecnica  di
cui all'art. 4 della legge n. 393/1975  e  dar  corso  al  prescritto
parere da trasmettere al Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e alle regioni interessate attivando quanto previsto
per le decisioni finali dalla normativa vigente. 
  5.4. Per il combustibile utilizzato dalle centrali,  in  previsione
della saturazione, che si realizzera' nel 1994, delle capacita' delle
piscine di custodia ubicate nelle centrali, l'ENEL in  collaborazione
con l'ENI e con l'ENEA, sotto il controllo  della  DISP,  curera'  la
realizzazione di uno o piu' depositi temporanei, tenendo anche  conto
delle eventuali  future  realizzazioni  di  impianti  industriali  di
riprocessamento del combustibile irradiato. 
  5.5. Per le scorie ad alta attivita' saranno proseguite,  da  parte
dell'ENEA, ENEL, ENI e sotto il controllo della DISP,  le  iniziative
per l'individuazione delle formazioni  geologiche  piu'  idonee  allo
smaltimento finale e per la classificazione, il  condizionamento,  lo
stoccaggio e la relativa sperimentazione, in collaborazione sia con i
Paesi che hanno gia' risolto il problema, sia  con  quelli  che  sono
ancora alla ricerca di idonee  soluzioni,  individuando  un  apposito
sito in Italia o all'estero. 
  5.6. Per i rifiuti a media  e  bassa  attivita'  provenienti  dalla
produzione di energia elettrica,  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato formulera'  direttiva  all'ENEL  perche'
provveda ad un programma volto ad ottenere una sostanziale  riduzione
dei volumi  prodotti,  utilizzando  le  tecnologie  piu'  appropriate
quali, ad esempio, l'incenerimento. 
  5.7. Per i  rifiuti  a  media  e  bassa  attivita'  provenienti  da
attivita' industriali e sanitarie, il Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni  dell'ENEA
e delle valutazioni tecniche della DISP, individua uno  o  piu'  riti
per lo stoccaggio dei rifiuti condizionati. La raccolta dei  rifiuti,
la realizzazione e la gestione del deposito saranno effettuati  sotto
la responsabilita' dell'ENEA, che potra'  avvalersi,  nell'immediato,
anche dei propri centri di ricerca,  opportunamente  abilitati  dalla
DISP. I depositi potranno accogliere anche i rifiuti a media e  bassa
attivita' provenienti dalle centrali dell'ENEL. 
  5.8. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
proporra' un provvedimento di legge per l'estensione  dei  contributi
agli enti locali, in  analogia  a  quanto  previsto  dalla  legge  n.
8/1983,  per  i  siti  individuati  per  lo  stoccaggio  dei  rifiuti
radioattivi. 
  5.9. Relativamente ai reattori veloci, si conferma  l'interesse  al
completamento della realizzazione del PEC quale strumento di  ricerca
e sperimentazione. L'ENEA e' impegnato a presentare  entro  sei  mesi
dalla presente delibera un programma di  gestione  dell'impianto  che
preveda il coinvolgimento di operatori esteri. 
  5.10. Per il CIRENE il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato vigilera' affinche' entro tre mesi venga  costituita
la societa' mista ENEL -  ENEA  -  Ansaldo  in  modo  da  assicurare,
l'entrata in funzione dell'impianto ed il  suo  esercizio  nei  tempi
previsti, senza aggravi di oneri. 
  6. Prezzi e tariffe. 
  6.1. Il CIP proseguira' e perfezionera' le azioni intraprese con  i
provvedimenti adottati nell'agosto 1984, volti alla  revisione  della
normativa  sull'onere  e  sul  sovrapprezzo  termico,  al   fine   di
promuovere l'efficienza della gestione dell'esercizio delle  centrali
termoelettriche. Dovra' altresi' essere affrontato il problema  delle
imprese elettriche  minori,  con  particolare  riferimento  a  quelle
continentali che godono di integrazione tariffaria e che producono  a
costi di esercizio piu' elevaati di quelli dell'ENEL. 
  6.2. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
promuovera' le iniziative atte a: 
  estendere  alle  regioni  ed  ai  comuni  che  accolgono   centrali
idroelettriche e geotermiche  i  benefici  previsti  dalla  legge  n.
8/1983; 
  coordinare le forme di incentivazione attualmente esistenti  per  i
diversi combustibili impiegati nelle centrali; 
  destinare parzialmente i contributi di cui alle leggi n.  8/1983  e
n. 393/1975 al rimborso di parte  del  costo  dell'energia  elettrica
all'utente. 
  Nelle  aree  interessate   alla   localizzazione   delle   centrali
elettriche l'ENEA e l'ENEL, d'intesa con gli  altri  operatori  e  le
amministrazioni  interessate,   promuoveranno   iniziative   per   la
soluzione dei problemi sociali  ed  economici  locali  impiegando  le
disponibilita' di cui alle gia' citate leggi n. 8/1983 e n. 393/1975. 
  6.3. In  attesa  del  completamento  degli  studi  per  l'eventuale
metanizzazione della Sardegna il  CIP,  attraverso  l'utilizzo  della
Cassa conguaglio  g.p.l.,  predispone  gli  strumenti  necessari  per
adeguare, a parita'  di  calorie,  il  prezzo  del  g.p.l.,  per  uso
industriale in Sardegna al prezzo del gas naturale nel continente per
gli stessi usi. 
  6.4. Al fine di studiare le estensioni  delle  tariffe  multiorarie
anche al settore civile, verra' costituito un gruppo di lavoro presso
il CIPE incaricato di elaborare entro quattro mesi  proposte  per  le
successive iniziative. 
  Del gruppo di lavoro sono chiamati a far parte  due  rappresentanti
del  Ministero  dell'industria,  un  rappresentante,  dell'ENEL,   un
rappresentante delle aziende elettriche municipalizzate. 
  7. Ambiente e sicurezza. 
  7.1.  Dovra'  essere  definita  una  normativa  nazionale  con   il
recepimento della direttiva comunitaria in materia di  controllo  dei
rischi industriali. 
  A tale proposito il CIPE raccomanda di dare  vita  ad  un  apposito
ente, gia' previsto dalla  legge  n.  85  del  1982,  incaricato  dei
controlli su tutti gli impianti a rischio di incidente rilevante, ivi
compresi gli impianti nucleari, ente che potra', tra l'altro, fornire
il supporto tecnico necessario agli enti territoriali  e  locali  per
l'espletamento dei compiti  ad  essi  conferiti  dalla  legge  ed  in
relazione al recepimento della direttiva 82/501/CEE. 
  7.2. L'introduzione nel nostro ordinamento,  secondo  le  direttive
comunitarie,  dell'obbligatorieta'  delle  valutazioni   di   impatto
ambientale   sara'   l'occasione   per   razionalizzare,   e   quindi
semplificare,   le    procedure    autorizzative    assicurando    la
partecipazione delle istituzioni  locali,  e,  al  tempo  stesso,  la
certezza e l'unita' di comportamento e di decisione. 
  Nelle more del recepimento della direttiva CEE n. 337 del 27 giugno
1985, i progetti degli impianti termici per la produzione di  energia
elettrica  con  potenza  termica  superiore  a  300  MW  non   ancora
autorizzati, dovranno essere  corredati  di  uno  studio  di  impatto
ambientale  il  piu'  possibile  conforme  all'allegato  terzo  della
direttiva stessa. 
  7.3. Al fine di ridurre le  emissioni  inquinanti  da  autoveicoli,
onde dar corso all'attuazione della direttiva CEE n. 210 del 20 marzo
1985, il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
congiuntamente con quelli per  l'ecologia,  la  sanita',  la  ricerca
scientifica e l'agricoltura,  valutera'  le  soluzioni  tecniche  dal
punto di vista energetico, economico ed ambientale  dei  prodotti  di
sostituzione, in armonia con i tempi previsti e le soluzioni adottate
dalla Comunita' economica europea. 
  7.4. In termini di emissione  di  sostanze  inquinanti  dai  grandi
impianti di combustione - rilevato che il programma di  realizzazione
previsto contribuisce alla riduzione complessiva  delle  emissioni  e
che l'Italia si e' gia' impegnata, in ambito ECE-ONU,  a  ridurre  le
emissioni globali di SO2 del 30%, entro il 1983, rispetto al  1980  -
il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato
impartira' direttive agli enti energetici ed agli  operatori  privati
per il rispetto degli obblighi internazionali assunti. 
  Il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
d'intesa con i Ministeri della sanita' e  dell'ambiente,  sulla  base
delle direttive CEE, promuovera' l'impiego delle tecnologie  ritenute
piu' soddisfacenti ivi comprese quelle della desolforazione, sia  dal
punto di vista ambientale che tecnico-economico. 
  7.5. Nel  costituendo  ente  dei  grandi  rischi  dovra'  confluire
l'attuale  Direzione  generale  per  la  sicurezza  nucleare   e   la
protezione sanitaria (DISP)  dell'ENEA,  della  quale  nel  frattempo
viene  assicurata  l'autonomia  funzionale  e  gestionale   dall'ENEA
stesso. 
  Con le norme di  recepimento  per  l'istituzione  dell'ente  dovra'
essere attuata la revisione delle competenze dei vari enti  esistenti
allo scopo di garantire certezza ed  unita'  di  comportamento  e  di
decisione  nonche'  unificare  le  procedure  di   controllo   e   di
autorizzazione per gli impianti a rischio di incidente rilevante. 
  8. Governabilita' energetica. 
  8.1. Il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
in un quadro unitario di armonizzazione delle competenze, attualmente
esistenti,  dovra'   assicurare   la   governabilita'   del   settore
energetico, realizzando un forte coordinamento degli enti  energetici
pur nel rispetto  della  funzionalita'  ed  autonomia  operativa  dei
medesimi e degli organi preposti al loro controllo. 
  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato
presentera', entro sei mesi,  proposte  per  il  potenziamento  della
Direzione generale delle fonti di energia, con il  conferimento  alla
medesima di dotazioni organiche professionali e finanziarie adeguate.
Ai  fini  del   migliore   coordinamento   energetico   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  si  avvarra'  anche
del Comitato permanente  per  l'energia  costituito,  oltre  che  dai
presidenti degli enti energetici, anche dai Ministri del  bilancio  e
della  programmazione  economica,   delle   partecipazioni   statali,
dell'ambiente e della ricerca scientifica e da  quelli  di  volta  in
volta interessati in ragione dei temi trattati, o da loro delegati. 
  8.2. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
presentera' in tempi brevi  una  proposta  di  modifica  della  legge
istitutiva dell'ENEL che risponda alla necessita' di riconsiderare, a
venti anni dalla nazionalizzazione, il ruolo dell'ente e le modalita'
con le quali lo stesso opera. 
  9. Programmazione finanziaria. 
  9.1. Ogni eventuale onere  finanziario  emergente  a  carico  dello
Stato in attuazione  della  presente  delibera  deve  collocarsi  nel
quadro di una programmazione finanziaria regolata legislativamente. 
  Roma, addi' 20 marzo 1986 
 
                                       Il Presidente delegato: ROMITA