Coefficienti di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei fabbricati per l'anno 1987. (086A9591)(GU n.292 del 17-12-1986)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione
dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di tariffe
d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i
fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima
diretta;
Visto, l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597 che, nelle more della prima revisione delle
tariffe ai sensi del precedente art. 34, secondo comma, prevede, tra
l'altro, l'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante
l'applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del
Ministro delle finanze, su conforme parere della commissione
censuaria centrale;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 gennaio
1986, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, ha prorogato
ulteriormente al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'art. 12,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi
degli immobili urbani;
Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con
deliberazione n. 3640 del 26 novembre 1986;
Decreta:
I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da
assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale
sui redditi per l'anno 1987, si determinano moltiplicando le
corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti
coefficienti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Roma, addi' 10 dicembre 1986
Il Ministro: VISENTINI