Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni. (087A3438)(GU n.93 del 22-4-1987)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987; Decreta: Per il 30 aprile 1987 e' disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 ottobre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi. Per detti buoni il prezzo base di collocamento e' stabilito in lire 95,40 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Il collocamento dei buoni verra' effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonche' degli enti con finalita' di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facolta' di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1987 con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 16 aprile 1987 Il Ministro: Goria Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1987 Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 295