Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° ottobre 1987. (087A8773)(GU n.234 del 7-10-1987)
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante
disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;
Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge
finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1987, n.
468;
Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973 n. 601;
Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a
norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad
un'emissione di certificati di credito del Tesoro;
Decreta:
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