Modificazioni all'ordinanza n. 1042/FPC/ZA del 4 luglio 1987 concernente: «Misure dirette a consentire l'immediato intervento al verificarsi di pubbliche calamita'». (Ordinanza n. 1197/FPC). (087A8998)(GU n.239 del 13-10-1987)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma terzo, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la propria ordinanza n. 1042/FPC/ZA del 4 luglio 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 1987 con la quale e' stato autorizzato l'acquisto di un aeromobile tipo AP68TP - 300 «Spartacus» della Partenavia S.p.a. ed e' stata nominata, ai sensi dell'art. 3 della predetta, una commissione incaricata del collaudo ed accettazione del velivolo sopra menzionato; Ravvisata la necessita' di sostituire i membri della commissione stessa; Dispone: Articolo unico La commissione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 1042/FPC/ZA in data 4 luglio 1987 citata nelle premesse, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e' composta come segue: gen. Angelo Cavicchini, presidente; col. Pascquale Capussela, membro; dott. Angelo Malandrino, membro. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 8 ottobre 1987 Il Ministro: Gaspari