MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 ottobre 1987 

Modificazioni  all'ordinanza  n.  1042/FPC/ZA  del  4   luglio   1987
concernente: «Misure dirette a consentire l'immediato  intervento  al
verificarsi  di  pubbliche  calamita'».  (Ordinanza   n.   1197/FPC).
(087A8998) 
(GU n.239 del 13-10-1987)

 
      IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Visto l'art. 1, comma terzo, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; 
  Vista la  propria  ordinanza  n.  1042/FPC/ZA  del  4  luglio  1987
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 1987 con  la
quale e' stato autorizzato l'acquisto di un aeromobile tipo AP68TP  -
300 «Spartacus» della Partenavia S.p.a.  ed  e'  stata  nominata,  ai
sensi dell'art. 3 della  predetta,  una  commissione  incaricata  del
collaudo ed accettazione del velivolo sopra menzionato; 
  Ravvisata la necessita' di sostituire i  membri  della  commissione
stessa; 
 
                              Dispone: 
 
                           Articolo unico 
 
  La commissione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n.  1042/FPC/ZA  in
data 4 luglio 1987 citata nelle premesse, a decorrere dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza, e' composta come segue: 
    gen. Angelo Cavicchini, presidente; 
    col. Pascquale Capussela, membro; 
    dott. Angelo Malandrino, membro. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 8 ottobre 1987 
 
                                                 Il Ministro: Gaspari