N. 628 ORDINANZA 17 - 30 dicembre 1987

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Amnistia, indulto - Applicazione - Reati esclusi - Violazioni
 urbanistiche - Manifesta infondatezza.
 
 (Art. 2 del d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744)
 
 (Artt. 3 e 9 Cost.).
(GU n.2 del 13-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 18
 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e  indulto),  promosso
 con  ordinanza  emessa il 25 novembre 1982 dal Pretore di Venezia nel
 procedimento penale a carico di Gasparini Giovanni,  iscritta  al  n.
 829 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Pretore di Venezia, con ordinanza del 25 novembre
 1982,  ha  denunciato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  9   della
 Costituzione,  l'illegittimita'  dell'art.  2  del d.P.R. 18 dicembre
 1981, n. 744, "nella  parte  in  cui  non  esclude  dall'applicazione
 dell'amnistia i reati previsti dalla legge 1› giugno 1939, n. 1089";
      che, secondo il giudice a quo, l'omessa menzione, da parte della
 norma censurata, dei suddetti reati fra quelli esclusi dal  beneficio
 dell'amnistia sarebbe priva di ogni giustificazione, "dal momento che
 le medesime esigenze di tutela degli interessi generali  inerenti  al
 territorio", che hanno determinato la scelta del legislatore espressa
 nell'art. 2, lettera c), n.1, del d.P.R.18 dicembre 1981, n.744,  "si
 rinvengono  anche nella fattispecie di violazione delle disposizioni"
 della legge 1› giugno 1939, n. 1089;
      e  che, sempre stando all'ordinanza di rimessione, "il contrasto
 della norma in questione con il principio di  uguaglianza  riguarda",
 in  particolare,  la  parte seconda dell'art. 2, lettera c), n.1, del
 d.P.R. 18 dicembre 1981, n.744, "ove e'  fatta  salva  la  esclusione
 dell'applicabilita'  dell'amnistia  anche  per  le  violazioni  della
 legislazione urbanistica riguardanti 'un'area di piccola  estensione,
 in  assenza delle opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino
 una limitata entita' dei volumi esistenti' qualora sussistano lesioni
 'degli   interessi   pubblici   tutelati   da  vincoli  di  carattere
 idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico'";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  -  a  parte ogni rilievo circa la censurabilita'
 della norma denunciata sotto  il  profilo  che  l'accoglimento  della
 censura  dedotta  potrebbe  comportare  la privazione di un beneficio
 gia' riconosciuto all'imputato - la costante giurisprudenza di questa
 Corte  e'  nel  senso  che  "compete esclusivamente al legislatore la
 scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e no  e
 che  le  relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che
 ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure  omogenee
 di  reati  assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta
 da alcuna ragionevole giustificazione" (v. sentenze n. 59  del  1980,
 n.  214  del 1974, n. 4 del 1974) e che il detto criterio "puo' farsi
 discendere da considerazioni di diverso ordine, come per  esempio  la
 maggiore  diffusione"  di  alcuni  reati  "in  un certo momento ed il
 conseguente allarme sociale tale da sconsigliare per casi  l'adozione
 di un atto di clemenza" (v. sentenza n. 175 del 1971);
      e  che,  quindi,  tenuto  anche conto della diversa oggettivita'
 giuridica dei tipi di reato posti a confronto, la dedotta  disparita'
 di  trattamento  non  risulta  del  tutto  ingiustificata  e non puo'
 conseguentemente ritenersi arbitraria;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2  del  d.P.R.  18  dicembre  1981,  n.  744
 (Concessione  di  amnistia e indulto), sollevata, in riferimento agli
 artt. 3 e 9 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con  ordinanza
 del 25 novembre 1982.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 87C1569