N. 629 ORDINANZA 17 - 30 dicembre 1987
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (rapporto) - Minori - Addetti al servizio di ristorazione - Riposo settimanale - Facolta' di deroga - Esclusione - Manifesta infondatezza. (Artt. 3 e 41 Cost.). (Art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977)(GU n.2 del 13-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Palermino Giuseppe, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il pretore di Asti dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui non estende anche al caso di minori addetti al servizio di ristorazione la facolta' di derogare all'obbligatorieta' del riposo domenicale, concessa, invece, al datore di lavoro nel caso di minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli o in riprese radio-televisive; che, ad avviso del giudice a quo la norma censurata viola gli artt. 3 e 41 Cost. in quanto in entrambi i suddetti casi la menzionata deroga puo' trovare identica giustificazione - trattandosi di un servizio reso al pubblico, che, secondo l'id quod plaerumque accidit, puo' proprio nelle domeniche registrare maggior disponibilita' dei potenziali utenti -, sicche' risulta arbitraria la denunziata disparita' di trattamento, con l'ulteriore conseguenza dell'illegittima compressione della liberta' di iniziativa economica in danno degli imprenditori esclusi dalla cennata facolta'; che le esposte censure sono manifestamente infondate; che, invero, la situazione dei minori che lavorano presso ristoranti si distingue da quella considerata nella norma censurata come meritevole della suddetta deroga poiche' il lavoro prestato dai minori nelle rappresentazioni di spettacoli o riprese dirette radiotelevisive, per la particolare natura delle prestazioni stesse, si presenta, di norma, con carattere di insostituibilita' ed e', inoltre, sottoposto ad uno speciale controllo preventivo della P.A. (si veda ad esempio, quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 977 del 1967 in merito all'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro), non operante, invece, nel settore della ristorazione; che, conseguentemente, le situazioni poste a confronto appaiono non assimilabili e percio' tali da giustificare una diversita' di trattamento anche in materia di riposo settimanale, con le correlative limitazioni alla liberta' di iniziativa degli imprenditori operanti nel teste' menzionato settore, le quali trovano fondamento nell'esigenza, del pari garantita costituzionalmente (art. 37, terzo comma), di tutelare il lavoro dei minori.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Pretore di Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI 87C1570