N. 629 ORDINANZA 17 - 30 dicembre 1987

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro (rapporto) - Minori - Addetti al servizio di ristorazione -
 Riposo settimanale - Facolta' di deroga - Esclusione - Manifesta
 infondatezza.
 
 (Artt. 3 e 41 Cost.).
 
 (Art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977)
(GU n.2 del 13-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22, terzo comma
 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei  fanciulli
 e  degli adolescenti), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984
 dal Pretore di Asti nel procedimento penale  a  carico  di  Palermino
 Giuseppe, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto   che  il  pretore  di  Asti  dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967
 n.  977  (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella
 parte in cui non estende anche al caso di minori addetti al  servizio
 di  ristorazione  la  facolta'  di  derogare  all'obbligatorieta' del
 riposo domenicale, concessa, invece, al datore di lavoro nel caso  di
 minori  occupati  nelle  rappresentazioni  di spettacoli o in riprese
 radio-televisive;
      che,  ad  avviso  del giudice a quo la norma censurata viola gli
 artt. 3 e  41  Cost.  in  quanto  in  entrambi  i  suddetti  casi  la
 menzionata deroga puo' trovare identica giustificazione - trattandosi
 di un servizio reso al pubblico, che, secondo  l'id  quod  plaerumque
 accidit,    puo'   proprio   nelle   domeniche   registrare   maggior
 disponibilita' dei potenziali utenti -, sicche' risulta arbitraria la
 denunziata  disparita'  di  trattamento,  con l'ulteriore conseguenza
 dell'illegittima compressione della liberta' di iniziativa  economica
 in danno degli imprenditori esclusi dalla cennata facolta';
      che le esposte censure sono manifestamente infondate;
      che,  invero,  la  situazione  dei  minori  che  lavorano presso
 ristoranti si distingue da quella considerata nella  norma  censurata
 come  meritevole della suddetta deroga poiche' il lavoro prestato dai
 minori  nelle  rappresentazioni  di  spettacoli  o  riprese   dirette
 radiotelevisive,  per la particolare natura delle prestazioni stesse,
 si presenta, di norma, con  carattere  di  insostituibilita'  ed  e',
 inoltre,  sottoposto  ad uno speciale controllo preventivo della P.A.
 (si veda ad esempio, quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, della
 legge  n.  977 del 1967 in merito all'autorizzazione dell'Ispettorato
 provinciale del lavoro), non  operante,  invece,  nel  settore  della
 ristorazione;
      che,  conseguentemente, le situazioni poste a confronto appaiono
 non assimilabili e percio' tali da  giustificare  una  diversita'  di
 trattamento   anche   in   materia  di  riposo  settimanale,  con  le
 correlative   limitazioni   alla   liberta'   di   iniziativa   degli
 imprenditori operanti nel teste' menzionato settore, le quali trovano
 fondamento nell'esigenza, del pari garantita costituzionalmente (art.
 37, terzo comma), di tutelare il lavoro dei minori.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967
 n.  977  (Tutela  del  lavoro  dei  fanciulli  e  degli adolescenti),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41  Cost.,  dal  Pretore  di
 Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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