N. 630 ORDINANZA 17 - 30 dicembre 1987

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Perseguitati politici e razziali - Beneficio - Rapporto di servizio
 presso pubbliche amministrazioni - Prolungamento - Inoperativita' -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Art. 3 Cost.).  (Art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96)
(GU n.2 del 13-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4, quarto
 comma, in relazione al primo comma, della legge 10 marzo 1955, n.  96
 (Provvidenze  a  favore  dei  perseguitati  politici  antifascisti  o
 razziali e dei loro familiari  superstiti),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  5  dicembre  1985 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso
 proposto da Finzi Diego e l'I.N.P.S., iscritta al n. 681 del registro
 ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 57, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza  in  epigrafe  il  T.A.R.  per  la
 Lombardia ha sollevato la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96 (Provvidenze a favore dei
 perseguitati politici antifascisti o razziali e  dei  loro  familiari
 superstiti),   nella  parte  in  cui  subordina  la  concessione  del
 beneficio del prolungamento del servizio fino al settantesimo anno di
 eta' alla condizione della sussistenza di un rapporto di ruolo con la
 P.A. alla data di entrata in vigore della medesima legge, in  quanto,
 violando   l'art.   3   Cost.,  siffatta  condizione  arbitrariamente
 discrimina coloro i quali,  pur  avendo  ottenuto  il  riconoscimento
 della qualita' di "perseguitati", non abbiano potuto costituire detto
 rapporto per  cause  indipendenti  dalla  loro  volonta'  e  comunque
 connesse alle persecuzioni subite;
   che  la censura investe non gia' la fissazione del suddetto termine
 di riferimento  per  la  verifica  della  sussistenza  del  ricordato
 presupposto condizionante del beneficio - termine riconosciuto, anzi,
 dal giudice a quo  rispondente  ad  un  ragionevole  esercizio  della
 discrezionalita'  legislativa  -,  bensi' la mancata previsione della
 sua non operativita' nei sopra descritti  casi  di  difetto  di  tale
 presupposto non riconducibile a volonta' dell'interessato;
      che nell'ordinanza, tuttavia, non e' in modo alcuno precisato se
 e per quali ragioni la fattispecie possa ricondursi ad uno  di  detti
 casi,  sicche'  mancano  elementi  alla cui stregua possa verificarsi
 l'effettiva sussistenza della rilevanza della questione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4  della  legge  10  marzo  1955  n.   96,
 sollevata,   in   riferimento   all'art.   3   Cost.,  dal  Tribunale
 Amministrativo  Regionale  per  la  Lombardia  con   l'ordinanza   in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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