N. 630 ORDINANZA 17 - 30 dicembre 1987
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Perseguitati politici e razziali - Beneficio - Rapporto di servizio presso pubbliche amministrazioni - Prolungamento - Inoperativita' - Manifesta inammissibilita'. (Art. 3 Cost.). (Art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96)(GU n.2 del 13-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, in relazione al primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Finzi Diego e l'I.N.P.S., iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, 1a serie speciale, dell'anno 1986; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il T.A.R. per la Lombardia ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), nella parte in cui subordina la concessione del beneficio del prolungamento del servizio fino al settantesimo anno di eta' alla condizione della sussistenza di un rapporto di ruolo con la P.A. alla data di entrata in vigore della medesima legge, in quanto, violando l'art. 3 Cost., siffatta condizione arbitrariamente discrimina coloro i quali, pur avendo ottenuto il riconoscimento della qualita' di "perseguitati", non abbiano potuto costituire detto rapporto per cause indipendenti dalla loro volonta' e comunque connesse alle persecuzioni subite; che la censura investe non gia' la fissazione del suddetto termine di riferimento per la verifica della sussistenza del ricordato presupposto condizionante del beneficio - termine riconosciuto, anzi, dal giudice a quo rispondente ad un ragionevole esercizio della discrezionalita' legislativa -, bensi' la mancata previsione della sua non operativita' nei sopra descritti casi di difetto di tale presupposto non riconducibile a volonta' dell'interessato; che nell'ordinanza, tuttavia, non e' in modo alcuno precisato se e per quali ragioni la fattispecie possa ricondursi ad uno di detti casi, sicche' mancano elementi alla cui stregua possa verificarsi l'effettiva sussistenza della rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI 87C1571