N. 631 ORDINANZA 17 - 30 dicembre 1987

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanitario - Farmacisti ospedalieri - Collocamento a riposo - Eta' -
 Settantesimo anno - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 
 (Art. 3 Cost.).
 
 (Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge 12
 febbraio 1968, n. 132; 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo
 modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627)
(GU n.2 del 13-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 6 della
 legge 10 maggio  1964,  n.  336  (Norme  sullo  stato  giuridico  del
 personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968,
 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla
 legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza
 emessa il 4 dicembre 1985 dal T.A.R. del Piemonte, iscritta al n. 194
 del  registro  ordinanze  1986  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 28, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto   che   il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il
 Piemonte, con ordinanza emessa il 4 dicembre 1985, ha  sollevato,  in
 relazione   all'art.   3   Cost.,   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio  1964  n.  336
 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali),
 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982  n.
 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982
 n. 627, nella parte in cui non prevedono il collocamento a riposo  al
 compimento  del  settantesimo anno di eta' dei farmacisti ospedalieri
 di ruolo, all'entrata in vigore della legge n. 336 del 1964,  fossero
 privi di qualifica apicale;
      che  identica  questione e' gia' stata dichiarata non fondata da
 questa Corte con sentenza 9 giugno 1986 n. 134 e che nella  ordinanza
 in   epigrafe   non   si   rinvengono  nuovi  e  diversi  profili  di
 illegittimita' costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964  n.  336;
 66  della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e 5 del d.l. 2 luglio 1982 n.
 402, nel testo modificato dalla legge di conv. 3  settembre  1982  n.
 627,  sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  dal Tribunale
 Amministrativo  Regionale  per  il  Piemonte,  con   l'ordinanza   in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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