N. 632 ORDINANZA 17 - 30 dicembre 1987
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanitario - Personale ospedaliero - Collocamento a riposo - Eta' - Settantesimo anno - Condizione - Manifesta infondatezza. (Art. 3 Cost.). (Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627)(GU n.2 del 13-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1986 dal T.A.R. per la Calabria, iscritta al n. 826 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1a serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale Amministrativo per la Calabria, con ordinanza in data 7 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo modificato dalla legge di conv. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di eta' solo dei sanitari che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, rivestivano determinate qualifiche di ruolo; che questione identica e' gia' stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 134 del 1986 e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132; 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982 n. 627; sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI 87C1573