N. 635 ORDINANZA 17 - 30 dicembre 1987
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale Elezioni - Elezioni amministrative - Liste elettorali - Vidimazione - Obbligo - Manifesta infondatezza. (Art. 3 Cost.). (Art. 2, lett. c), del d.-l. 3 maggio 1976, n. 161, conv., con modificazioni, in legge 14 maggio 1976, n. 240)(GU n.2 del 13-1-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett. c), del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, ("Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonche' norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976"), convertito con modificazioni in legge 14 maggio 1976, n. 240 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonche' norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976"), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1985 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 30 ottobre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 giugno 1987) nel giudizio promosso da Scanzani Trento per l'annullamento delle operazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio comunale di Rieti svoltesi il 12 ed il 13 maggio 1985 e dell'atto di proclamazione degli eletti, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lettera " c", d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge, con modificazioni, con legge 14 maggio 1976, n. 240, nella parte in cui elimina l'obbligo - sancito a pena di nullita' dall'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - delle vidimazioni delle liste elettorali solo nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative, ribadendo cosi' la necessita' della suddetta vidimazione quando si proceda ad elezioni amministrative separate; che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata, in quanto basata sull'erroneo presupposto che l'art. 2, lettera " c", della l. n. 161 del 1976 abbia abrogato l'art. 53, secondo comma, della l. n. 570 del 1960, nella parte in cui prevede l'obbligo di vidimazione delle liste, con riguardo al caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative; Considerato che questa Corte ha escluso, con sentenza n. 129 del 1987, che la norma del 1976 abbia portata abrogatrice delle disposizioni prevedenti modalita' tipiche dei singoli procedimenti elettorali, ed in particolare dell'art. 53, d.P.R. n. 570 del 1960, affermando che "l'esigenza accertativa delle liste permane comuque, anche in caso di elezioni abbinate" e che l'obbligo della vidimazione non viene mai meno, "sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di consultazioni contestuali"; che la questione va dunque dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lettera " c", d.l. 3 maggio 1976, n. 161, ("Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonche' norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggiorativo il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976"), convertito con modificazioni, in legge 14 maggio 1976, n. 240, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza emessa il 30 ottobre 1985 (reg.ord. n. 274 del 1987). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI 87C1576