N. 637 ORDINANZA 17 - 30 dicembre 1987

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Armi - Armi giocattolo - Tappo rosso - Mancanza - Pena - Minimo
 edittale - Manifesta infondatezza.
 Armi - Armi giocattolo - Trasformabili in armi offensive - Pena -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Art. 3 Cost.).
 
 (Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110)
(GU n.2 del 13-1-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv.  Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi quarto
 e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della
 disciplina  vigente  per  il  controllo delle armi, delle munizioni e
 degli esplosivi") promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 9 aprile 1987 dal Pretore di Sondrio nel
 procedimento penale a carico di Moschini Mauro, iscritta  al  n.  353
 del  registro  ordinanze  1987  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 34 prima serie speciale dell'anno 1987;
      2)  ordinanza  emessa  il  24 marzo 1987 dal Pretore di Vittorio
 Veneto nel procedimento penale a carico di Oliana Maurizio,  iscritta
 al  n.  400  del  registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 39 prima serie speciale dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il Pretore di Vittorio Veneto, con ordinanza del 24
 marzo  1987  (Reg.  ord.  n.400/87),  ha   sollevato   questione   di
 legittimita'   costituzionale,   in  riferimento  all'art.  3  Cost.,
 dell'art. 5, commi quarto e  sesto,  legge  18  aprile  1975  n.  110
 ("Norme  integrative  della disciplina vigente per il controllo delle
 armi, delle munizioni e degli esplosivi"),  nella  parte  in  cui  la
 detenzione  di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso e'
 punita con un  minimo  edittale  maggiore  rispetto  alla  detenzione
 illegale  di  arma comune da sparo, anche per l'inapplicabilita' alla
 prima ipotesi dell'attenuante  del  caso  di  lieve  entita'  di  cui
 all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, sotto il profilo che viene in
 tal modo determinata una  irrazionale  disparita'  di  trattamento  a
 sfavore  della  prima  detenzione,  che  presenta,  invece,  evidenti
 profili di minore pericolosita' e gravita';
      che il Pretore di Sondrio, con ordinanza del 9 aprile 1987 (Reg.
 ord. n. 353/87),  ha  sollevato  identica  questione,  nonche'  altra
 questione  di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3,
 comma primo, Cost., del medesimo art. 5, commi quarto e sesto,  della
 legge  18  aprile  1975  n.110,  nella parte in cui parifica, ai fini
 della punizione  e  della  misura  della  sanzione,  l'ipotesi  della
 detenzione  di  un'arma giocattolo fabbricata con tecnica e materiali
 tali da consentirne la  trasformazione  e  l'utilizzazione  in  senso
 offensivo   e   l'ipotesi  della  detenzione  di  un'arma  giocattolo
 fabbricata con materiale inconsistente,  ma  priva  di  tappo  rosso,
 cosi'    irrazionalmente    prevedendo    il   medesimo   trattamento
 sanzionatorio per le due ipotesi, sebbene la prima presenti  evidenti
 aspetti di maggiore gravita' e pericolosita';
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri chiedendo che le  questioni  siano  dichiarate
 manifestamente infondate o, comunque, infondate;
    Considerato  che, per l'identita' o connessione delle questioni, i
 giudizi possono essere riuniti;
      che  la  prima  delle  suddette  questioni  - previsione, per la
 detenzione di un'arma giocattolo priva di tappo rosso, di  un  minimo
 edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di un'arma comune
 da sparo - e' stata gia' dichiarata non fondata da questa  Corte  con
 sentenza  n.171  del 1986 e manifestamente infondata con ordinanze n.
 307 del 1986 e n. 162 del 1987, e che nelle ordinanze  di  rimessione
 non  si  rinvengono  profili  o  motivi  nuovi rispetto a quelli gia'
 esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;
      che  in ordine alla seconda questione, se e' vero che il divieto
 di detenere armi giocattolo trasformabili in senso offensivo mira, in
 particolare,  a prevenire il pericolo di atti diretti ad offendere la
 persona mentre il divieto di armi giocattolo  prive  di  tappo  rosso
 mira,  in  particolare,  a  prevenire  il pericolo di atti diretti ad
 intimidire la persona, e' anche vero che in entrambi i casi unico  e'
 lo  scopo  ultimo  dell'incriminazione: ed infatti quest'ultima e' in
 ogni caso diretta ad impedire  che  l'arma  giocattolo  sia  comunque
 utilizzata per un fine distorto ossia per un uso diverso dal semplice
 giuoco; e che, pertanto, non e' irrazionale che il legislatore, nella
 sua  discrezionalita',  abbia  unificato  le  predette due ipotesi in
 un'unica previsione normativa;
      che,  d'altra parte, come affermato dalla sent. n. 171 del 1986,
 in relazione ad analoga questione, non per il solo rilievo che le due
 ipotesi   siano   diverse   nel   disvalore,   esiste  una  manifesta
 irragionevolezza della loro previsione unitaria,  in  quanto  e'  pur
 sempre  rimesso  al giudice, nell'esercizio della discrezionalita' di
 cui agli artt. 132 e 133 c.p.,  determinare  la  pena  fra  i  limiti
 minimo   e   massimo,   tenendo  conto  della  qualita'  e  quantita'
 dell'oggettiva antigiuridicita' delle diverse fattispecie;
      che,  pertanto,  le  questioni  vanno  dichiarate manifestamente
 infondate;
    Visti  gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 Costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi quarto  e
 sesto,  della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevate, con riferimento
 all'art. 3 Cost., dal Pretore di Vittorio Veneto  e  dal  Pretore  di
 Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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