LEGGE 29 dicembre 1987, n. 550 

  Nuovo   termine   per   l'emanazione   dei   testi  unici  previsti
dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971,  n.  825,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
(GU n.5 del 8-1-1988)
 
 Vigente al: 8-1-1988  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Il  termine  del  31  dicembre  1986  stabilito  dal  comma  1
dell'articolo unico  della  legge  24  dicembre  1985,  n.  777,  per
l'emanazione  dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1988.
  2. Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti
emanati in base alla predetta  legge  di  delegazione  sia  le  norme
relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste
in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima
della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun testo unico.
Al fine di attuare  il  coordinamento  sistematico  secondo  principi
unitari,  di  adeguare  la  normativa  alle direttive comunitarie, di
eliminare lacune  e  incertezze  interpretative,  di  migliorarne  la
formulazione,  di  assicurare  la  corretta  applicazione delle norme
tributarie e di prevenire  l'inadempimento  dell'obbligo  tributario,
possono  essere  apportate  alle  norme  delegate  le  integrazioni e
correzioni di cui all'articolo  17,  secondo  comma,  della  legge  9
ottobre  1971,  n.  825;  possono  altresi' essere apportate sia alle
norme  delegate  che  a  quelle  recate   da   leggi   ordinarie   le
modificazioni  necessarie  per  attuarne il coordinamento sistematico
secondo principi unitari.
  3.  All'articolo  1, secondo commma, della legge 12 aprile 1984, n.
68, le parole: "al primo comma" sono sostituite dalle  seguenti:  "al
terzo comma".
  4. La commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' composta da quindici  senatori
e   quindici   deputati  nominati  dai  Presidenti  delle  rispettive
Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari.
  5.   Fino   alla  stessa  data  del  31  dicembre  1988  e'  estesa
l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della  legge
9  ottobre  1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di scadenza del comitato tecnico  per  l'attuazione  della
riforma  tributaria e' prorogato fino alla data di ricostituzione del
comitato  medesimo  e  comunque  non  oltre  il   trentesimo   giorno
dall'entrata in vigore della presente legge.
  6.  Con  decreti  del  Presidente della Repubblica aventi valore di
legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del  Consiglio
dei  Ministri  di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  di  ciascun  testo
unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le
disposizioni  legislative  pubblicate  fino  all'anzidetta  data   di
entrata   in   vigore;   potranno   essere  emanate  inoltre,  almeno
quarantacinque giorni prima  della  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascun  testo  unico,  le  eventuali  disposizioni  di  attuazione e
transitorie  strettamente  necessarie  all'entrata  in  vigore  della
normativa  in  essi contenuta; saranno altresi' emanate, entro trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  le
disposizioni  di  attuazione  e  transitorie  strettamente necessarie
all'entrata in vigore del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,  comprese  quelle  in  materia  di  accertamento  e  di
riscossione  necessarie fino all'emanazione dei relativi testi unici,
nonche' le  disposizioni  occorrenti  per  il  miglior  coordinamento
sistematico-formale  delle  norme  contenute nel predetto testo unico
delle imposte sui redditi, e per correggere errori materiali.
  7.  Il  Ministro  delle  finanze provvedera', almeno quarantacinque
giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo  unico,
a   impartire  le  istruzioni  necessarie  per  l'applicazione  delle
disposizioni  contenute  nel  testo  unico  revocando   quelle   gia'
impartite non compatibili con le predette disposizioni.
  8. Fermo restando l'articolo unico, comma 1, secondo periodo, della
legge  24  dicembre  1985,  n.  777,  sono  abrogati   il   comma   5
dell'articolo unico della medesima legge 24 dicembre 1985, n. 777, il
quarto comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146,  ed
ogni  altra  disposizione  non  compatibile  con  quelle recate dalla
presente legge.
  9.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in  lire  350  milioni
per  l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1987-1989,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Istituzione di
servizi contabili presso le intendenze di finanza".
  10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11.  La  presente  legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 dicembre 1987
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  GAVA, Ministro delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI