Norme relative al completamento degli obblighi di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento comunitario n. 822/87, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per la campagna 1986-87.(GU n.2 del 4-1-1988)
Vigente al: 4-1-1988
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio del 25 luglio 1983, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento CEE n. 2672/86 della commissione del 26 agosto 1986, che stabilisce le modalita' d'applicazione dell'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna viticola 1986-87; Visto il regolamento CEE n. 2705/86 della commissione del 28 agosto 1986, che stabilisce le modalita' d'applicazione della distillazione di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna viticola 1986-87; Visto il regolamento CEE n. 854/86 della commissione del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, relativo alle modalita' d'applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87; Visto il regolamento CEE n. 602/87 della commissione del 27 febbraio 1987, con il quale e' stata decisa la distillazione di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna viticola 1986-87; Visto il regolamento CEE n. 816/87 della commissione del 20 marzo 1987, che fissa, per la campagna 1986-87, le percentuali dei quantitativi di vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87; Considerato che l'art. 11, paragrafo 2 del citato regolamento CEE n. 2179/83, consente agli Stati membri di fissare una data entro la quale i produttori vitivinicoli, che hanno adempiuto per almeno al 90% agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento CEE n. 822/87, possono assolvere interamente i loro obblighi; Considerato che occorre stabilire i termini entro cui le operazioni di distillazione dei predetti quantitativi di vino devono essere ultimate nonche' la data entro cui i prodotti ottenuti dalle distillazioni possono essere consegnati all'A.I.M.A.; Ritenuto di dover fissare la data entro la quale i produttori possono completare gli obblighi anzidetti; Ritenuto, altresi', di dover fissare le date entro le quali il vino deve essere distillato ed i prodotti ottenuti dalla distillazione possono essere consegnati all'A.I.M.A.; Decreta: Articolo unico I produttori soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento CEE n. 822/87, che abbiano consegnato anteriormente alle date stabilite nei citati regolamenti CEE n. 2672/86, n. 2705/86 e n. 854/86, almeno il 90% del quantitativo del prodotto corrispondente al loro obbligo, possono soddisfare all'obbligo medesimo consegnando il quantitativo residuo entro il 20 marzo 1988. I quantitativi di vino avviati alla distillazione devono essere trasformati entro il 30 aprile 1988 ed i prodotti ottenuti dalla distillazione possono essere consegnati all'A.I.M.A. fino al 30 maggio 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 7 dicembre 1987 Il Ministro: PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI