MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 dicembre 1987, n. 548 

  Diminuzione,  dal  9  al  6 per cento, con effetto 1 gennaio 1988,
della  percentuale  di  commisurazione  al  reddito  del   contributo
soggettivo  dovuto  alla  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
per gli ingegneri ed architetti.
(GU n.4 del 7-1-1988)
 
 Vigente al: 22-1-1988  
 

                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  12  della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che prevede la
possibilita' di variare ogni quattro  anni,  con  effetto  dal  primo
gennaio  dell'anno  successivo,  la  percentuale di commisurazione al
reddito dei contributi soggettivi a carico degli iscritti alla  Cassa
nazionale   di   previdenza   ed  assistenza  per  gli  ingegneri  ed
architetti;  ed  in  particolare  la  possibilita'  di  diminuire  la
percentuale  medesima  quando  le entrate complessive superano del 10
per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per  il  fondo
di  garanzia,  oppure  quando  il  fondo  di  garanzia  ha  raggiunto
l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate;
  Visto  il  decreto 27 dicembre 1983 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 13 del 13 gennaio 1984, con il quale la
percentuale di cui all'art. 9 della legge n. 6/81 e' stata  diminuita
dal 10 al 9 per cento, con effetto dal 1› gennaio 1984;
  Esaminata  la  delibera  n.  1921 del 17 marzo 1987 con la quale il
consiglio di amministrazione della Cassa nazionale  di  previdenza  e
assistenza  per gli ingegneri ed architetti, ha chiesto una ulteriore
diminuzione della percentuale anzidetta;
  Visto  il  bilancio consuntivo della Cassa relativo all'anno 1986 e
la verifica tecnica sull'equilibrio della Cassa disposta ai sensi del
quarto comma del citato art. 12;
  Considerato  che  nell'esercizio  finanziario 1986 si sono entrambi
verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art.  12,
sesto   comma,  della  legge  n.  6/1981  per  la  diminuzione  della
percentuale di commisurazione al reddito  dei  contributi  soggettivi
dovuti dagli iscritti alla Cassa;
  Ritenuto  opportuno  disporre  la  diminuzione dal 9 al 6 per cento
della percentuale sopraindicata;
                               Decreta:
  Con  effetto  dal 1› gennaio 1988, la percentuale di commisurazione
al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 9, primo  comma,
lettera  a),  della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dovuto dagli iscritti
alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti,  gia'  diminuita  dal  10  al  9  per  cento  con decreto
ministeriale 27 dicembre 1983, e' ulteriormente diminuita dal 9 al  6
per cento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 18 dicembre 1987
                                p. Il Ministro del lavoro
                                e della previdenza sociale
                                          FOTI
  Il Ministro del tesoro
          AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI