Diminuzione, dal 9 al 6 per cento, con effetto 1 gennaio 1988, della percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.(GU n.4 del 7-1-1988)
Vigente al: 22-1-1988
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, che prevede la possibilita' di variare ogni quattro anni, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, la percentuale di commisurazione al reddito dei contributi soggettivi a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti; ed in particolare la possibilita' di diminuire la percentuale medesima quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate; Visto il decreto 27 dicembre 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 13 gennaio 1984, con il quale la percentuale di cui all'art. 9 della legge n. 6/81 e' stata diminuita dal 10 al 9 per cento, con effetto dal 1 gennaio 1984; Esaminata la delibera n. 1921 del 17 marzo 1987 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, ha chiesto una ulteriore diminuzione della percentuale anzidetta; Visto il bilancio consuntivo della Cassa relativo all'anno 1986 e la verifica tecnica sull'equilibrio della Cassa disposta ai sensi del quarto comma del citato art. 12; Considerato che nell'esercizio finanziario 1986 si sono entrambi verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art. 12, sesto comma, della legge n. 6/1981 per la diminuzione della percentuale di commisurazione al reddito dei contributi soggettivi dovuti dagli iscritti alla Cassa; Ritenuto opportuno disporre la diminuzione dal 9 al 6 per cento della percentuale sopraindicata; Decreta: Con effetto dal 1 gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, gia' diminuita dal 10 al 9 per cento con decreto ministeriale 27 dicembre 1983, e' ulteriormente diminuita dal 9 al 6 per cento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 18 dicembre 1987 p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FOTI Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI