Modificazione della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti per il periodo 1982-1984. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali numeri 33/73, 26/79 e 10/81".(GU n.6 del 6-2-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 86 del 23 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione della disciplina recata dal comma 3, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, e' cosi' modificato: "6. Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, salvo che non derivino da aumento di organico, entro tre anni dalla data di approvazione della graduatoria utilizzando, secondo l'ordine, la graduatoria medesima". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, addi' 18 novembre 1987 Il vice presidente: GUBBINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale in data 12 ottobre 1987 (atto n. 556) ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 16 novembre 1987.