REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1987, n. 53 

  Modificazione della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46
recante: "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei
dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al
contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a
statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da essa
dipendenti per il periodo 1982-1984. Modificazioni ed integrazioni
delle leggi regionali numeri 33/73, 26/79 e 10/81".
(GU n.6 del 6-2-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 86
                        del 23 novembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In attuazione della disciplina recata dal comma 3, dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n.  13,
il  comma  6  dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1983, n.
46, e' cosi' modificato:
   "6.  Possono  essere  conferiti,  oltre  i posti messi a concorso,
anche quelli che risultino disponibili, salvo  che  non  derivino  da
aumento  di organico, entro tre anni dalla data di approvazione della
graduatoria utilizzando, secondo l'ordine, la graduatoria  medesima".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, addi' 18 novembre 1987
                                          Il vice presidente: GUBBINI
  La  presente  legge  e'  stata approvata dal Consiglio regionale in
data  12  ottobre  1987  (atto  n.  556)  ed  e'  stata  vistata  dal
commissario del Governo il 16 novembre 1987.