DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1987, n. 35
Modificazione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.(GU n.43 del 21-2-1987)
Vigente al: 8-3-1987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 18 febbraio 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. A partire dal 21 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 81.665 a L. 82.333 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.166,50 a L. 8.233,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) da L. 23.419 a L. 24.812 e da L. 24.766 a L. 25.476 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32; d) da L. 8.165 a L. 8.377, da L. 9.598 a L. 9.853 e da L. 28.227 a L. 29.034 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 25