DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1987, n. 35 

Modificazione  delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi.
(GU n.43 del 21-2-1987)
 
 Vigente al: 8-3-1987  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per
la   emanazione   di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento  alla  riduzione  o  all'aumento  dei prezzi medi di tali
prodotti;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale  prezzi  in  data  18 febbraio 1987, concernente la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 20 febbraio 1987;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri   del   bilancio   e   della   programmazione   economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  A partire dal 21 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente   sovrimposta   di   confine   sui  seguenti  prodotti
petroliferi sono aumentate:
    a) da L. 81.665 a L. 82.333 per ettolitro, alla temperatura di 15
°C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la
benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b)  da  L. 8.166,50 a L. 8.233,30 per ettolitro, alla temperatura
di  15  °C,  per  il  prodotto  denominato "Jet Fuel JP/4", destinato
all'Amministrazione   della  difesa,  relativamente  al  quantitativo
eccedente  il  contingente  annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
    c)  da  L.  23.419  a  L.  24.812  e da L. 24.766 a L. 25.476 per
ettolitro  alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per il petrolio
lampante  per  uso  di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da
gas  da usare come combustibili, di cui alla lettera D), punto 3), ed
F),  punto  1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n.
32;
    d)  da L. 8.165 a L. 8.377, da L. 9.598 a L. 9.853 e da L. 28.227
a  L.  29.034 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili
diversi  da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui
alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              VISENTINI, Ministro delle finanze
                              ROMITA,  Ministro  del bilancio e della
                                programmazione economica
                              ZANONE,  Ministro  dell'industria,  del
                                commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1987
  Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 25