Iscrizione nelle matricole della gente di mare, in deroga al limite di eta', di coloro che abbiano effettuato navigazione su unita' da traffico di bandiera estera.(GU n.10 del 14-1-1988)
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione; Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre successivo con il quale e' stato concesso ai marittimi che avessero navigato per almeno dodici mesi su navi da traffico di bandiera estera, di richiedere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima o seconda categoria, in deroga al limite di eta' stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione; Considerato che tuttora persistono i motivi che hanno indottto ad emanare il suddettto decreto ministeriale ed, in modo particolare, una carenza di personale marittimo qualificato; Visto il telegramma in data 5 novembre 1987, con il quale le organizzazioni sindacali dei marittimi "FILT CGIL", "FIT CISL" e "UIL Trasporti" hanno richiesto il rinnovo dell'autorizzazione in questione per altri due anni; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due anni e' consentita a coloro che abbiano compiuto, nel quinquennio precedente la data della domanda, almeno dodici mesi di navigazione coperta da contributi previdenziali e assicurativi su navi da traffico di bandiera estera, l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima o seconda categoria, in deroga al limite di eta' di venticinque anni stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione. Roma, addi' 4 dicembre 1987 Il Ministro: PRANDINI