MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
        il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.12 del 16-1-1988)

   Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1)  S.r.l. Arti grafiche Reina di Milano, fallita il 4 luglio 1985:
periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 12 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
  2)  S.r.l. Predalva acciaieria e ferriere di Pian Camuno (Brescia):
periodo: dal 13 settembre 1987 al 10 marzo 1988;
causale: riconversione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.
  3) S.p.a. Nuova Cimi montubi (gia' Cimi montubi), con sede in
   Vimodrone  (Milano),  magazzino  in Levate (Bergamo), cantieri sul
   territorio nazionale:
periodo: dal 30 giugno 1987 al 26 settembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 6
   agosto 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 1› luglio 1985;
pagamento diretto: si.
  4) S.r.l. Gnali Fratelli di Barvariga (Brescia), fallita il 25
   giugno 1986:
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 13 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
  5) S.r.l. Silver Style di Gottolengo (Brescia), fallita il 29
   novembre 1985:
periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
  6) S.p.a. Maglificio di Maderno, con sede e stabilimento in
   Toscolano Maderno (Brescia):
periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.
  7) S.r.l. Cair di Cologno Monzese (Milano), fallita il 6 febbraio
   1986:
periodo: dall'8 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
  8) S.r.l. Carto-Print di Buccinasco (Milano), fallita il 7 gennaio
   1986:
periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 14 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
  9) S.p.a. Balzaretti Modigliani, con sede in Milano e stabilimento
   in Vidalengo (Bergamo):
periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.
10) S.r.l. Sinco, con sede in Milano e stabilimento in Carugate
   (Milano), fallita il 26 marzo 1985:
periodo: dal 20 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 25 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
11) S.r.l. La Fenice di Mortara (Pavia), fallita il 25 febbraio 1986:
periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 25 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
12) S.p.a. Bergum di Chignolo d'Imola (Bergamo), fallita il 18
   settembre 1985:
periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
13) S.p.a. Bertuetti di Brescia, fallita il 16 gennaio 1986:
periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1› agosto 1985;
primo decreto ministeriale 29 settembre 1986: dal 16 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
14) S.p.a. CPA Portesi, con sede in Rezzato e stabilimenti in Rezzato
   e Bedizzole (Brescia), fallita il 21 febbraio 1985:
periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 1› agosto 1985;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
15) S.r.l. Paleari & Figli, con sede in Milano e stabilimento in
   Cologno Monzese (Milano), fallita il 28 gennaio 1986:
periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1986: dal 29 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
16) Carrozzeria Orlandi A. di Luigi Orlandi di Brescia, fallita il 16
   febbraio 1985:
periodo: dal 17 agosto 1987 al 16 febbraio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 16 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
17) S.p.a. A. Carraro di Borgolombardo (Milano), fallita il 2
   febbraio 1984:
periodo: dal 4 agosto 1986 al 2 febbraio 1987 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
 18) S.p.a. O.M.F. di Rodengo Saiano (Brescia), fallita il 19
   dicembre 1984:
periodo: dal 21 settembre 1987 al 19 dicembre 1987 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 20 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
19) S.r.l. Luigi Scapolla-Eterna di Pavia, fallita il 9 marzo 1985:
periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 9 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti  italiani  sono  autorizzati,
la'  dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende del settore delle riparazioni navali, codice
ISTAT  361000,  361200, 361300, 463301, e' disposta la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  per  il
periodo dal 1› giugno 1986 al 30 novembre 1986.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   Con  decreto  ministeriale  23 novembre 1987 la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalle  aziende del settore delle
riparazioni navali, codice ISTAT 361000, 361200, 361300,  463301,  e'
prolungata al 31 maggio 1987.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   Con  decreto  ministeriale  23 novembre 1987 la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalle  aziende  del  settore
costruttori  e  riparatori  metalmeccanici  di   materiale   rotabile
ferroviario  (codice  ISTAT 36.21.01 e 36.22.00), e' prolungata al 30
agosto 1987.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore delle  armi
e  delle munizioni, classificazione ISTAT 316.7 e 465.2 limitatamente
alla voce produzioni di parti in legno per armi da fuoco, e' disposta
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale per il periodo dal 1› luglio 1987 al 2 gennaio 1988.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   Con  decreto  ministeriale  23 novembre 1987 la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalle   aziende  industriali
appartenenti al settore saccarifero (codice ISTAT voci 420 e  424.1),
e' prolungata al 27 dicembre 1987.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   Con  decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore del personale
navigante  ed  amministrativo,  dipendente  dall'ufficio  di  Genova,
dell'impresa   Achille   Lauro   armatore,  e'  disposta  la  proroga
dell'indennita' di cui al primo comma dell'art. 1  del  decreto-legge
25  ottobre  1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n.
918, e successive proroghe, per il periodo dal 29 giugno 1987  al  31
dicembre 1987.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di cinquantuno
operai dipendenti dalla  S.p.a.  Gicinque  di  Pontepiave  (Treviso),
occupati  presso lo stabilimento di Pontepiave (Treviso), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  20 e' disposta la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 4 febbraio 1985 al 14 aprile 1985.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 in favore di trentotto
impiegati dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.M.A.,  con  sede  in  Milano,
occupati  presso lo stabilimento di Cuggiono (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40 a 30 ore e 150 minuti
settimanali cosi' distribuito: orario  giornaliero  di  6  ore  e  30
minuti   per   cinque   giorni   alla   settimana,   e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 1› aprile 1987 al 27 settembre 1987.
   Con  decreto  ministeriale 23 novembre 1987 in favore di trentotto
dipendenti  dalla  S.r.l.  Sivocci  est  di   Montereale   Valcellina
(Pordenone), occupati presso lo stabilimento di Montereale Valcellina
(Pordenone), per i quali e' stato stipulato un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
a 20 ore settimanali per due dipendenti, con un orario di 4  ore  per
cinque  giorni alla settimana e a 38,30 ore settimanali per trentasei
dipendenti, con un orario di 6,30 ore per un  giorno  alla  settimana
del reparto magazzino e confezionatura, e' disposta la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,  secondo
comma,  del  decreto-legge  30  ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per  il  periodo
dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988.
   Con  decreto  ministeriale  23  novembre  1987  in favore di dieci
dipendenti dalla S.p.a. Metalmeccanica del Tirso, occupati presso  lo
stabilimento  di  Bolotana (Nuoro), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a 30 ore settimanali, e' disposta la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
per il periodo dal 1› settembre 1987 al 2 marzo 1988.
   Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di complessivi
centosei  lavoratori,  impiegati  di  settima  ed  ottava  categoria,
dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede legale in Milano ed
occupati nelle sedi e zone operative della societa' ad esclusione del
settore  impianti e trasmissione e dell'attivita' tecnico commerciale
ed in particolare:
 
          Sedi                         Zone operative
           --                                -
    1) Milano                      1) Lombardia
    2) Trieste e Mestre            2) Veneto/Fzriuli-Venezia Giulia
    3) Torino                      3) Piemonte
    4) Genova                      4) Liguria
    5) Firenze                     5) Toscana/Umbria
    6) Ancona                      6) Emilia/Marche
    7) Roma                        7) Lazio/Abruzzo/Molise
    8) Cagliari                    8) Sardegna
    9) Napoli                      9) Campania/Basilicata
   10) Catanzaro                  10) Calabria
   11) Taranto                    11) Puglia
   12) Messina                    12) Sicilia
 
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  35  ore
settimanali,   e'   disposta  la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 29 giugno 1987 al 30 agosto 1987.
   Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di complessivi
duecentosette lavoratori, impiegati di settima ed  ottava  categoria,
dipendenti  dalla  S.p.a.  Italtel  telematica, con sede legale in S.
Maria Capua Vetere (Caserta), unita' di Milano e di  S.  Maria  Capua
Vetere (Caserta), tutti i reparti ad esclusione delle attivita' di R.
e S. e tecnico  commerciale,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 35  ore  settimanali,  e'  disposta  la
proroga   della   corresponsione   del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29  giugno  1987  al  19
luglio 1987.
   Con decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di complessivi
settecentosessantanove lavoratori, impiegati  di  settima  ed  ottava
categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana
telecomunicazioni, con sede in Milano, unita' in Milano e Castelletto
di  Settimo  Milanese (Milano), L'Aquila, Palermo, Carini (Palermo) e
Roma e tutti i reparti, ad eccezione delle attivita' di  R.  e  S.  e
tecnico  commerciale,  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  e  35  ore  settimanali, e' disposta la proroga della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 29 giugno 1987 al 19 luglio 1987.
   Con  decreto ministeriale 23 novembre 1987 in favore di ventisette
dipendenti dalla  S.r.l.  Imoker  -  Industrie  Montecchi  ceramiche,
occupati  presso  lo stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), per i
quali sono stati stipulati contratti collettivi aziendali  che  hanno
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da 40 a 29,34 per
sedici lavoratori e da 40 a 20 ore settimanali per altre  due  unita'
del   reparto   scelta;  inoltre  una  riduzione  oraria  da  40  ore
settimanali  a  22,22  per  le  nove  unita'   addette   al   reparto
pallettizzazione,  e'  disposta  la  proroga della corresponsione del
trattamento di integrazione salariale  di  cui  all'art.  1,  secondo
comma,  del  decreto-legge  30  ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,  per  i  periodi
dal 17 novembre 1986 al 28 giugno 1987 per il reparto scelta e dal 29
giugno 1987 al 20 novembre 1987 per il reparto pallettizzazione.