Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore presentate dalla S.p.a. Savoia vita, in Milano.(GU n.12 del 16-1-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 3 aprile 1987, 19 maggio 1987 e 3 luglio 1987 della societa' per azioni Savoia vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore; Vista la nota in data 30 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita' in vigore, presentate dalla societa' per azioni Savoia vita, con sede in Milano: condizioni speciali di polizza per l'assicurazione in caso di morte conseguente a suicidio, da applicare alla tariffa n. 25 - assicurazione di rendita temporanea per il caso di morte di annualita', semestralita', trimestralita', mensilita' posticipate certe a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 30 ottobre 1978. Tali condizioni potranno essere adottate qualora: il contratto sia stato stipulato a garanzia di un prestito o di un mutuo concesso da un ente o da un istituto di credito che risulti unico beneficiario della polizza; la durata contrattuale sia compresa fra cinque e dieci anni; il capitale massimo assicurabile non ecceda l'importo di lire 50 milioni. Roma, addi' 14 dicembre 1987 Il Ministro: BATTAGLIA