MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 23 gennaio 1988, n. 2 

  Importazione  di  concimi  minerali  o  chimici azotati (S.A. 31.02
esclusa S.A. 3102.50 nitrato di sodio naturale); di concimi  minerali
o  chimici  contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto,
fosforo e potassio; altri concimi presentati sia in tavolette o forme
simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
(S.A. 3105) originari della Jugoslavia. Quota di autolimitazione  per
l'anno 1988.
(GU n.22 del 28-1-1988)
 
 Vigente al: 28-1-1988  
 

  Si  fa  seguito  alla  circolare n. 4/87, prot. n. I/605052, del 27
gennaio 1987,  relativa  all'importazione  della  merce  indicata  in
oggetto,  per  dettare  le  norme  di  gestione  della quota relativa
all'anno 1988, che e' stata fissata in 40.000 tonnellate.
  Gli   operatori  interessati  dovranno  presentare  allo  scrivente
Ministero - Direzione generale  import/esport  -  Divisione  III,  il
modulo  della  dichiarazione,  debitamente  compilato,  entro un mese
dalla data di pubblicazione della presente circolare.
  Non saranno prese in considerazione domande presentate prima o dopo
i periodi indicati.
  Al  modulo  della dichiarazione dovra' essere allegato il contratto
di acquisto della merce, recante  il  timbro  di  approvazione  della
"Comunita'  di  affari  Agrohemija"  di  Belgrado  "Ente coordinatore
dell'esportazione jugoslava di concimi verso l'Italia".
  Qualora  le quantita' richieste superassero le porzioni di quote da
assegnare si procedera' ad una loro riduzione proporzionale.
  L'importazione  definitiva  della  merce  dovra'  essere effettuata
entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  apposizione   del   visto
ministeriale.
  Trascorso  tale  termine, la ditta importatrice dovra' inviare allo
scrivente  Ministero  idonea  documentazione  doganale,   comprovante
l'effettuata importazione della merce, specificandone la quantita' in
kg, o il mancato utilizzo del  benestare  rilasciato  dalla  banca  a
fronte della dichiarazione in questione.
  Qualora,  per  cause  non imputabili all'importatore, non sia stato
possibile importare in tutto o in  parte  la  quantita'  ricevuta  in
assegnazione,  la  ditta potra' richiedere altra dichiarazione per la
quantita' non utilizzata, dopo aver idoneamente comprovato  lo  stato
di utilizzo della precedente dichiarazione.
  Si  richiama  l'attenzione  delle  banche agenti e delle dogane sul
fatto che, trattandosi di dichiarazione di importazione a  fronte  di
autolimitazione  (DA),  la quantita' indicata sulla dichiarazione non
dovra' essere superata per  nessun  motivo,  anche  se  il  benestare
bancario  presenti  ancora  delle  disponibilita'  riguardo al valore
dichiarato della merce.
                                                Il Ministro: RUGGIERO