Importazione di concimi minerali o chimici azotati (S.A. 31.02 esclusa S.A. 3102.50 nitrato di sodio naturale); di concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg (S.A. 3105) originari della Jugoslavia. Quota di autolimitazione per l'anno 1988.(GU n.22 del 28-1-1988)
Vigente al: 28-1-1988
Si fa seguito alla circolare n. 4/87, prot. n. I/605052, del 27 gennaio 1987, relativa all'importazione della merce indicata in oggetto, per dettare le norme di gestione della quota relativa all'anno 1988, che e' stata fissata in 40.000 tonnellate. Gli operatori interessati dovranno presentare allo scrivente Ministero - Direzione generale import/esport - Divisione III, il modulo della dichiarazione, debitamente compilato, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente circolare. Non saranno prese in considerazione domande presentate prima o dopo i periodi indicati. Al modulo della dichiarazione dovra' essere allegato il contratto di acquisto della merce, recante il timbro di approvazione della "Comunita' di affari Agrohemija" di Belgrado "Ente coordinatore dell'esportazione jugoslava di concimi verso l'Italia". Qualora le quantita' richieste superassero le porzioni di quote da assegnare si procedera' ad una loro riduzione proporzionale. L'importazione definitiva della merce dovra' essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di apposizione del visto ministeriale. Trascorso tale termine, la ditta importatrice dovra' inviare allo scrivente Ministero idonea documentazione doganale, comprovante l'effettuata importazione della merce, specificandone la quantita' in kg, o il mancato utilizzo del benestare rilasciato dalla banca a fronte della dichiarazione in questione. Qualora, per cause non imputabili all'importatore, non sia stato possibile importare in tutto o in parte la quantita' ricevuta in assegnazione, la ditta potra' richiedere altra dichiarazione per la quantita' non utilizzata, dopo aver idoneamente comprovato lo stato di utilizzo della precedente dichiarazione. Si richiama l'attenzione delle banche agenti e delle dogane sul fatto che, trattandosi di dichiarazione di importazione a fronte di autolimitazione (DA), la quantita' indicata sulla dichiarazione non dovra' essere superata per nessun motivo, anche se il benestare bancario presenti ancora delle disponibilita' riguardo al valore dichiarato della merce. Il Ministro: RUGGIERO