Ulteriore proroga dei termini di cui alla ordinanza numero 990/FPC/ZA del 27 maggio 1987 concernente interventi straordinari in favore dei lavoratori licenziati o sospesi in conseguenza dell'incendio verificatosi nello stabilimento della azienda "Carmagnani" di Genova. (Ordinanza n. 1344/FPC).(GU n.25 del 1-2-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 990/FPC/ZA del 27 maggio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1987, concernente interventi straordinari in favore dei lavoratori licenziati o sospesi in conseguenza dell'incendio verificatosi nello stabilimento dell'azienda "Carmagnani" di Genova; Vista la successiva ordinanza n. 1166/FPC del 19 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1987, con la quale viene prorogato di tre mesi il termine di cui all'ordinanza sopra citata; Visto il telegramma n. 1850 Gab. del 9 novembre 1987 con il quale il prefetto di Genova chiede un'ulteriore proroga degli effetti di cui alla citata ordinanza n. 990/FPC/ZA per il permanere della sospensione dell'attivita' della societa' "Carmagnani" disposta con ordinanza prefettizia n. 1850 del 15 maggio 1987; Viste le sollecitazioni pervenute dalla presidenza della giunta della regione Liguria con telegrammi in data 7 e 18 dicembre 1987, per prorogare gli effetti della citata ordinanza n. 990, perdurando la situazione di particolare disagio dei lavoratori; Viste le analoghe sollecitazioni pervenute da parte dell'amministrazione provinciale e dal comune di Genova, nonche' da parte delle associazioni di categoria dei lavoratori e dell'azienda interessati; Visto il telegramma in data 29 dicembre 1987, n. 14522/35(2) del Ministro dell'interno con il quale auspica un'ulteriore proroga delle misure assistenziali straordinarie gia' adottate; Considerato che la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno, nella seduta del 12 novembre 1987, ha dettato le condizioni necessarie per la ripresa dell'attivita' del complesso aziendale della ditta Carmagnani, in condizioni di un affidabile livello di sicurezza; Ritenuto, pertanto, che la decisione circa la riattivazione degli impianti della ditta stessa, in conseguenza della pronuncia della predetta commissione, potra' essere definitivamente assunta entro breve termine; Accertata l'impossibilita', secondo la normativa vigente, di fronteggiare diversamente, nelle more di tale decisione, la particolare situazione in cui sono attualmente i lavoratori della ditta citata; Ravvisata la necessita' di accogliere la richiesta di proroga degli effetti dell'ordinanza n. 990/FPC/ZA, in via eccezionale e per un tempo non ulteriormente prorogabile; Sentito, in proposito, il parere favorevole del Consiglio dei Ministri espresso nella seduta del 22 gennaio 1988; Tenuto conto che la spesa conseguente puo' essere totalmente coperta con il fondo speciale costituito presso la prefettura di Genova ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 990/FPC/ZA piu' volte citata; Dispone: Art. 1. Il termine di cui all'ordinanza n. 990/FPC/ZA e' ulteriormente e definitivamente prorogato al 29 febbraio 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 gennaio 1988 Il Ministro: GASPARI