Criteri per la determinazione del numero dei lavoratori da trasferire alla societa' Insar.(GU n.28 del 4-2-1988)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, che prevede, ai commi 6, 7, 8, 9 e 10, un complesso di misure volte a favorire il passaggio alla Insar S.p.a. dei lavoratori gia' dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45 e dell'art. 2, comma 5, della legge 12 agosto 1977, n. 675; Visto, in particolare, l'ottavo comma del predetto articolo che, ai fini del trasferimento dei lavoratori alla societa' Insar, demanda al Comitato il compito di indicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione; Vista la propria delibera del 18 settembre 1987 che, ai sensi dell'allora vigente decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, ha stabilito, ai fini del trasferimento alla Insar, il numero ed i criteri per l'individuazione dei lavoratori gia' dipendenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione previsto dall'art. 4 del citato decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787; Considerato che gli effetti di tale delibera, stante la mancata conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, sono stati fatti salvi con la espressa disposizione dell'art. 6, ottavo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442; Preso atto della nota n. 441 del 26 novembre 1987 con la quale l'Insar S.p.a. comunica che, in applicazione dei criteri stabiliti nella delibera sopra richiamata, la societa' ha proceduto all'assunzione di 1.075 lavoratori su un numero complessivo di 1.203 aventi titolo; Vista la documentazione trasmessa dal Ministero delle partecipazioni statali e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Cagliari; Tenuto conto della ulteriore documentazione fornita dal Ministero delle partecipazioni statali con nota n. 22993/502.2716 del 28 novembre 1987, in ordine all'accertamento, nei riguardi di alcune imprese, della posizione di societa' appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Sono confermati i criteri per l'individuazione e il numero massimo dei lavoratori aventi titolo all'assunzione presso la societa' Insar, stabiliti nella delibera del Comitato del 18 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1987. 2. Ai fini della individuazione dei lavoratori gia' beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, aventi titolo all'applicazione del sesto comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, valgono i seguenti criteri: a) dipendenza del lavoratore da un'impresa appaltatrice o subappaltatrice del gruppo SIR secondo quanto accertato dal competente Ministero delle partecipazioni statali; b) fruizione dell'intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente licenziamento da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice; c) fruizione dell'intervento di cui al punto b) per un periodo non inferiore ai cinque anni. Gli uffici del Ministero del lavoro, d'intesa con l'INPS, provvederanno ad accertare in sede locale l'effettiva posizione dei lavoratori aventi i requisiti della normativa in parola. 3. Il numero complessivo dei lavoratori aventi titolo all'assunzione presso l'Insar S.p.a. e' determinato in 1.500 unita' e comprende, oltre ai lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 45, anche quelli che hanno usufruito della Cassa integrazione ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Roma, addi' 22 dicembre 1987 Il Presidente delegato: COLOMBO