COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1987 

  Criteri per la determinazione del numero dei lavoratori da
trasferire alla societa' Insar.
(GU n.28 del 4-2-1988)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  30  ottobre 1987, n. 442, che
prevede, ai commi 6, 7, 8, 9 e 10, un complesso  di  misure  volte  a
favorire   il   passaggio  alla  Insar  S.p.a.  dei  lavoratori  gia'
dipendenti dalle  imprese  delle  aree  industriali  della  Sardegna,
appaltatrici  o  subappaltatrici  del  gruppo  SIR,  beneficiari  del
trattamento  straordinario  di  integrazione   salariale   ai   sensi
dell'art.  4,  comma  7,  del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787,
convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45 e dell'art.  2,  comma
5, della legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Visto, in particolare, l'ottavo comma del predetto articolo che, ai
fini del trasferimento dei lavoratori alla societa' Insar, demanda al
Comitato  il  compito  di indicare, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo
ed i criteri per la loro individuazione;
  Vista  la  propria  delibera  del  18  settembre 1987 che, ai sensi
dell'allora  vigente  decreto-legge  28  agosto  1987,  n.  358,   ha
stabilito,  ai  fini  del  trasferimento  alla  Insar, il numero ed i
criteri per l'individuazione dei  lavoratori  gia'  dipendenti  delle
imprese  appaltatrici  e  subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari
del trattamento straordinario di integrazione  previsto  dall'art.  4
del citato decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 787;
  Considerato  che  gli  effetti  di tale delibera, stante la mancata
conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1987, n.  358,  sono
stati  fatti  salvi  con la espressa disposizione dell'art. 6, ottavo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442;
  Preso  atto  della  nota  n.  441 del 26 novembre 1987 con la quale
l'Insar S.p.a. comunica che, in applicazione  dei  criteri  stabiliti
nella   delibera   sopra   richiamata,   la   societa'  ha  proceduto
all'assunzione di 1.075 lavoratori su un numero complessivo di  1.203
aventi titolo;
  Vista    la    documentazione   trasmessa   dal   Ministero   delle
partecipazioni statali e dal Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale  tramite  l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di
Cagliari;
  Tenuto  conto  della ulteriore documentazione fornita dal Ministero
delle partecipazioni  statali  con  nota  n.  22993/502.2716  del  28
novembre  1987,  in  ordine  all'accertamento, nei riguardi di alcune
imprese, della posizione di societa' appaltatrici  o  subappaltatrici
del gruppo SIR;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Sono  confermati  i  criteri  per  l'individuazione e il numero
massimo  dei  lavoratori  aventi  titolo  all'assunzione  presso   la
societa'   Insar,  stabiliti  nella  delibera  del  Comitato  del  18
settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  240  del  14
ottobre 1987.
  2. Ai fini della individuazione dei lavoratori gia' beneficiari del
trattamento  straordinario  di  integrazione   salariale   ai   sensi
dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, aventi
titolo all'applicazione del sesto comma dell'art. 6 del decreto-legge
30 ottobre 1987, n. 442, valgono i seguenti criteri:
    a)   dipendenza  del  lavoratore  da  un'impresa  appaltatrice  o
subappaltatrice  del  gruppo  SIR  secondo   quanto   accertato   dal
competente Ministero delle partecipazioni statali;
    b)   fruizione   dell'intervento  straordinario  di  integrazione
salariale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge  12  agosto
1977,  n.  675,  e  conseguente  licenziamento  da parte dell'impresa
appaltatrice o subappaltatrice;
    c)  fruizione  dell'intervento  di cui al punto b) per un periodo
non inferiore ai cinque anni.
  Gli   uffici   del  Ministero  del  lavoro,  d'intesa  con  l'INPS,
provvederanno ad accertare in sede locale l'effettiva  posizione  dei
lavoratori aventi i requisiti della normativa in parola.
  3.   Il   numero   complessivo   dei   lavoratori   aventi   titolo
all'assunzione presso l'Insar S.p.a. e' determinato in 1.500 unita' e
comprende,   oltre  ai  lavoratori  beneficiari  del  trattamento  di
integrazione salariale ai sensi dell'art. 4 della legge  28  febbraio
1986,   n.   45,   anche  quelli  che  hanno  usufruito  della  Cassa
integrazione ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
   Roma, addi' 22 dicembre 1987
                                      Il Presidente delegato: COLOMBO