Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Barbaresco", vendemmia 1985 e precedenti.(GU n.25 del 1-2-1988)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita; Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Barbaresco" e ne e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i propri decreti 20 dicembre 1983, 11 dicembre 1984, 30 ottobre 1985 e 8 novembre 1986 con i quali sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino "Barbaresco" proveniente dalle vendemmie 1984 e precedenti; Considerato che allo stato attuale sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalita' per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato; Ritenuta l'opportunita' di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalle vendemmie 1984 e precedenti e a quello derivante dalla vendemmia 1985 che alla data del 31 ottobre 1987 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento; Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita' di assicurare, in via transitoria, per la corrente vendemmia 1987-88 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di vino "Barbaresco" avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1980 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita; Sentita al riguardo la competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo quale depositaria dell'albo dei vigneti del "Barbaresco" e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 2236/73 la quale si e' dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei limiti sopra citati; Decreta: Articolo unico A partire dal 1 novembre 1987 e fino al 31 ottobre 1988, il vino "Barbaresco" derivante dalle vendemmie 1984 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1985 che alla data del 1 novembre 1987 ha ultimato il periodo di invecchiamento potra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 20 dicembre 1983 citato in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 7 gennaio 1988 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA