Misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1987-88. (Provvedimento n. 6/1988).(GU n.25 del 1-2-1988)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 19 gennaio 1982, n. 19; Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1987 con la quale sono state stabilite le misure degli interventi previsti per il settore bieticolo-saccarifero dal citato decreto-legge n. 694/81; Visti i provvedimenti CIP n. 1195/68, n. 48/81, e successive modifiche, nonche' il provvedimento CIP n. 24/87 concernenti rispettivamente, l'istituzione ed i compiti della Cassa conguaglio zucchero e la disciplina prezzi nel settore saccarifero; Visti i regolamenti CEE n. 1912/87, n. 1989/87 concernenti i prezzi comunitari applicabili nel settore saccarifero per la campagna 1987-88; Visto il regolamento CEE n. 1890/87 che fissa il tasso di cambio della lira verde in L. 1.613/ECU; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1986, e successive modificazioni, concernente la fissazione delle quote A e B per la produzione dello zucchero e dell'isoglucosio; Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1987-88; Visto il provvedimento CIP in data odierna relativo al prezzo ed alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1987; Sentita la Commissione centrale prezzi nella riunione del 22 dicembre 1987; D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98; Delibera: 1) Per la campagna 1987-88 i prezzi unici di entrata comunitari per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso, nonche' i prezzi di intervento applicabili in Italia, sono quelli fissati dal Regolamento CEE n. 1912/87, espressi in lire italiane al cambio di lire 1.613 per ECU. 2) In conformita' a quanto disposto con il provvedimento CIP n. 24/87, il sovrapprezzo di cui al punto 1) del provvedimento CIP n. 48/81, e' stabilito in L. 15,57 a kg netto di zucchero bianco. 3) Per la campagna 1987-88 gli importi relativi alle erogazioni dirette ed indirette di cui al punto 3), lettere a 1), a 2) e a3), del provvedimento CIP n. 48/81, da corrispondere secondo le modalita' di cui al punto 4), lettera a), di detto provvedimento, riferiti a zucchero bianco, sono i seguenti: a1) ai produttori di barbabietole: L. 15.083 a q.le netto, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale per la campagna 1987-88; a2) ai produttori di zucchero: L. 5.577 a q.le netto. I predetti importi afferenti i punti a 1) e a2), saranno comunque corrisposti compatibilmente con le disponibilita' finanziarie che allo scopo affluiranno alla Cassa; a3) ai detentori di zucchero soggetto alle spese di magazzinaggio di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 1785/81: l'importo dell'aiuto nazionale previsto dall'art. 46, par. 4, del predetto regolamento CEE sara' calcolato e corrisposto dalla Cassa conguaglio zucchero con gli stessi criteri e modalita' stabiliti con il provvedimento CIP n. 50/81, punto 3), lettera a3), limitatamente allo zucchero che rientra nel sistema che beneficia del rimborso comunitario delle spese di magazzinaggio. 4) In applicazione di quanto stabilito con il regolamento CEE n. 1912/87, la Cassa conguaglio zucchero e' autorizzata a corrispondere le seguenti integrazioni straordinarie di prezzo per i quantitativi di zucchero di produzione nazionale e d'importazione smerciati in Italia dal 1 luglio all'11 agosto 1987: a) ai produttori di barbabietole L. 1.987 ed alle industrie di trasformazione L. 1.560 per q.le netto di zucchero bianco di produzione nazionale, esclusi i quantitativi esportati; b) alle industrie di trasformazione, sulle quantita' rientranti nelle quote A e B esportate, quale differenza contributo spese di magazzinaggio, L. 236 per 100 kg netti di zucchero bianco; c) agli importatori di zucchero L. 3.547 a q.le netto di zucchero bianco importato e smerciato. Le integrazioni di cui alla lettera a) di pertinenza dei bieticoltori vanno versate all'ABSI (Associazione bieticola saccarifera italiana), gia' denominata Fondo bieticolo nazionale, costituita con atto notarile 28 novembre 1986 e con effetto liberatorio per la Cassa, mentre quelle di pertinenza delle societa' saccarifere vanno versate direttamente alle singole societa' in base ai quantitativi smerciati da ciascuna di esse. Le modalita' di accertamento delle quantita' smerciate, sia di zucchero nazionale che di importazione, sono demandate alla Cassa conguaglio zucchero, la quale potra' avvalersi, per l'accertamento, a tal fine, degli organi di polizia tributaria. 5) Le restituzioni relative al sovrapprezzo sullo zucchero esportato tal quale o contenuto in prodotti trasformati, di cui alla lettera c) del punto 3) del provvedimento CIP n. 48/81, sono corrisposte nella misura dei sovrapprezzi effettivamente pagati, previa documentazione probante. 6) L'importo della restituzione di cui al punto 3), lettera d), del provvedimento CIP n. 48/81, modificato dal provvedimento CIP n. 4/86 del 22 gennaio 1986, relativo allo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati destinati al consumo interno - ivi compresi i prodotti importati ed esclusi quelli di cui al provvedimento CIP n. 25/84 - e' fissato nella misura dei 2/3 del sovrapprezzo effettivamente pagato nell'importo fissato al precedente punto 2). 7) Le integrazioni di cui ai punti 3), lettera a3), 4) e 5), saranno comunque contenute nei limiti delle disponibilita' finanziarie derivanti dal gettito del sovrapprezzo relativo all'esercizio 1987-88, integrate da quelle provenienti dai precedenti esercizi nella misura autorizzata al punto 10) del provvedimento CIP n. 24/87. 8) Eventuali eccedenze comunque maturate nella gestione della Cassa al termine dell'esercizio finanziario, saranno, salvo ulteriori disposizioni, versate nelle entrate del bilancio dello Stato. Roma, addi' 27 gennaio 1988 Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA