UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 21 gennaio 1988, n. 2 

  Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.
Applicazione del decreto  ministeriale  18  luglio  1985,  e
successive  modificazioni.  Disposizioni di attuazione degli
articoli 23, 32 e 33.
(GU n.30 del 6-2-1988)
 
 Vigente al: 6-2-1988  
 

  Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare
n. 2/20 del 18 luglio  1985,  emanata  in  applicazione  del  decreto
ministeriale 18 luglio 1985, e' modificata come segue:
  1)  Il  quinto  comma  del  punto  1)  "Esportazioni temporanee per
lavorazioni per conto di committenti residenti" delle disposizioni di
attuazione dell'art. 23 e' sostituito dal seguente:
  "Nel   caso   di  trasformazione  in  esportazione  definitiva  con
regolamento, l'operatore deve attivare la  procedura  prevista  dalle
norme  di  cui  al  precedente comma entro quindici giorni decorrenti
dalla data di vendita della merce".
  2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 32 sono sostituite dalle
seguenti:
"1)  Operazioni  di transito perfezionate con l'intervento di un solo
operatore residente.
   a) Operazioni di transitario abituale.
  Il  regolamento  valutario  delle  operazioni della specie poste in
essere da transitario  abituale  deve  avvenire  attraverso  i  conti
autorizzati  secondo quanto previsto dagli articoli 30 e seguenti del
decreto ministeriale 12 marzo 1981 e dalle relative  disposizioni  di
attuazione.
  Si  precisa  che  l'utilizzo  delle  disponibilita' accreditate sui
conti autorizzati e' consentito anche per l'acquisto di merci la  cui
destinazione finale non risulti nota all'atto dell'esborso.
   b) Operazioni di transitario occasionale.
  Il  regolamento  valutario  delle  operazioni della specie poste in
essere  da  transitario  occasionale  puo'  essere  effettuato,   ove
l'introito  precede l'esborso, sia con valuta derivante dalla vendita
all'estero ed accreditata in conto di attesa  commercio  di  transito
sia  con  ricorso al mercato dei conti valutari nel caso in cui abbia
negoziato il ricavo della vendita.
2) Operazioni di transito perfezionate con l'intervento di due o piu'
operatori residenti.
  Il  regolamento  in  valuta  estera tra residenti intervenuti nelle
operazioni della specie deve essere effettuato con  le  modalita'  di
seguito specificate:
   a) Transitario abituale vende ad altro transitario abituale.
  Il  regolamento  deve essere effettuato con disponibilita' di conto
autorizzato.
   b) Transitario abituale vende a transitario occasionale.
  Il  regolamento deve essere effettuato in valuta di conto valutario
proveniente da conto di attesa commercio  di  transito,  qualora  sia
gia'  pervenuto  il  ricavo  della  rivendita  all'estero, ovvero con
ricorso al mercato dei conti valutari qualora detto  ricavo  non  sia
ancora pervenuto.
L'accreditamento  della  valuta nel conto autorizzato del transitario
abituale deve avvenire nei limiti dell'importo effettivamente  pagato
o  da pagare in favore dell'estero con conseguente immediata cessione
della valuta eccedente il predetto importo.
   c) Transitario occasionale vende a transitario abituale.
  Il  regolamento  deve essere effettuato con disponibilita' di conto
autorizzato che dovranno  essere  negoziate  sul  mercato  dei  conti
valutari,  nel  caso  in  cui il regolamento a favore dell'estero sia
gia' stato effettuato, ovvero, nel caso in  cui  il  regolamento  non
abbia  avuto  ancora  luogo  dovranno  essere accreditate in conto di
attesa commercio di transito ai fini  del  successivo  regolamento  a
favore di non residente.
   d) Transitario occasionale vende ad altro transitario occasionale.
  Il   regolamento   deve   essere   effettuato   con  disponibilita'
accreditate in conto di attesa commercio  di  transito,  qualora  sia
gia'  pervenuto  il  ricavo  della  rivendita  all'estero, ovvero con
ricorso al mercato dei conti valutari qualora detto  ricavo  non  sia
ancora  pervenuto.  Il  transitario  cedente deve negoziare la valuta
ricevuta  dal  cessionario,  qualora   abbia   gia'   provveduto   al
regolamento  a  favore di non residente, ovvero accreditarla in conto
di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento  a
favore di non residente.
3) Merci a licenza ammesse ad operazioni di transito.
  Le  operazioni di transito - aventi per oggetto le merci di seguito
indicate, considerate a licenza ai fini dell'esportazione  -  possono
essere   effettuate  senza  necessita'  di  autorizzazione  valutaria
particolare in relazione a quanto previsto al punto 1)  dell'art.  32
del decreto:
   pelli e cuoio - cap. 41 tabella Esport;
   pelli da pellicceria e loro lavori - cap. 43 tabella Esport;
   legno,  carbone  di  legna  e  lavori  in  legno - cap. 44 tabella
Esport;
   materie  occorrenti  per  la  fabbricazione  della carta - cap. 47
tabella Esport.
4)  Rispedizione di merci in transito di proprieta' di non residenti.
  Si precisa che le rispedizioni di merci in transito per l'Italia di
proprieta' di non residenti - che non comportano ovviamente movimenti
a  valere  sulla  gestione valutaria italiana - sono effettuate senza
presentazione in dogana di alcun documento valutario.
 5)  Acquisto  in  transito  di beni destinati a lavori e/o forniture
all'estero   a   favore   di   non   residenti   ovvero   strumentali
all'esecuzione di lavori italiani all'estero.
  Le  operazioni  di transito effettuate da residenti, consistenti in
acquisto di merci all'estero per integrare  lavori  e/o  forniture  a
favore  di  non residenti con regolamento oltre i termini autorizzati
in via generale, possono essere  regolate,  per  quanto  concerne  la
rivendita,  nell'ambito  dei  lavori  e/o delle forniture, sempreche'
tali  operazioni  di  transito  siano  espressamente  previste  nelle
autorizzazioni  rilasciate dagli organi valutari per l'esecuzione dei
lavori e/o delle forniture medesime.
  Le  operazioni  di transito di cui al precedente comma, che servano
ad integrare lavori e/o forniture  a  favore  di  non  residenti  con
regolamento  entro  i  termini  autorizzati  in via generale, possono
essere regolate nell'ambito dei lavori e/o delle  forniture,  qualora
il  valore  delle merci acquistate in transito sia contenuto entro il
limite del 20% del valore complessivo dei lavori e/o delle forniture;
oltre  tale  limite  le  operazioni  devono  essere  autorizzate  dal
Ministero del commercio con l'estero.
  Le operazioni di transito, consistenti nell'acquisto all'estero dei
beni strumentali all'esecuzione di lavori e/o di forniture  a  favore
di  non  residenti, possono essere effettuate da residenti sempreche'
il relativo esborso sia tenuto in evidenza  dalla  banca  intervenuta
per   tutta  la  durata  dell'operazione  principale  in  attesa  del
rendiconto  finale,  dal  quale  possa  rilevarsi   la   destinazione
definitiva  dei beni in questione (reimportazione, rivendita in loco,
distruzione, abbandono, ecc.). Qualora  l'operazione  principale  sia
sottoposta  ad  autorizzazione particolare, gli acquisti in questione
debbono essere espressamente previsti da detta autorizzazione.
  Si precisa che le operazioni di transito di cui ai commi precedenti
sono  consentite  anche  quando  l'operatore  residente  e'  soggetto
diverso dall'esecutore dei lavori e/o delle forniture.
6)  Operazioni  di  transito sottoposte ad autorizzazione particolare
aventi per oggetto prodotti petroliferi o derivati dal petrolio.
  Nelle  domande di autorizzazione dirette al Ministero del commercio
con l'estero, relative ad operazioni di transito aventi  per  oggetto
prodotti  petroliferi  o  derivati  dal  petrolio,  l'operatore  deve
rilasciare le seguenti dichiarazioni:
  'Dichiaro  sotto  la  mia  personale  responsabilita'  che il primo
venditore, ovvero il Governo del Paese di origine o impresa  da  esso
controllata,  non  ha vincolato il carico, per il quale viene chiesta
l'autorizzazione  all'effettuazione  dell'operazione   di   transito,
all'uso  e  al  consumo in Italia.  Cio' dichiaro dopo aver accertato
che il mio dante causa non residente ha acquistato il  carico  libero
dai vincoli sopraindicati. Dichiaro altresi' che l'operazione per cui
chiedo l'autorizzazione non incide sull'osservanza degli impegni  cui
questa   impresa   petrolifera   e'   tenuta  verso  altre  pubbliche
amministrazioni'.
 7) Disposizioni particolari.
  Si  precisa che l'operatore ha facolta' di ricorrere al mercato dei
conti valutari, quando abbia negoziato il  ricavato  della  rivendita
anziche' accreditarlo in conto di attesa commercio di transito".
  3)  Nelle  disposizioni  di attuazione dell'art. 33, il punto 1) e'
sostituito dal seguente:
"1) Importazione di merci destinate al transito.
  L'importazione  di merci originariamente destinate al transito deve
avvenire con l'osservanza delle disposizioni prescritte in materia di
importazioni,  sempreche'  non  concerna  merci che nei magazzini del
deposito o punto franco abbiano subito una trasformazione industriale
tale  da  rendere  impossibile  o difficile l'accertamento della loro
origine.
  Il  regolamento in valuta estera tra residenti, nell'ipotesi in cui
la  trasformazione  in  importazione  venga  effettuata  da  soggetto
diverso   dall'originario  acquirente,  puo'  essere  effettuato  con
ricorso al mercato dei conti valutari ovvero con valuta derivante  da
finanziamento facoltativo ex art. 8 del decreto ministeriale 12 marzo
1981  e  relative  disposizioni  di  attuazione.   Il   cedente,   se
transitario   abituale,   deve   accreditare   la  valuta  nel  conto
autorizzato nei limiti dell'importo effettivamente pagato o da pagare
in  favore di non residente, con conseguente immediata cessione della
valuta eccedente il predetto  importo;  il  cedente,  se  transitario
occasionale,  dovra' provvedere a negoziare la valuta ricevuta ovvero
ad accreditarla in conto di attesa commercio di transito ai fini  del
successivo regolamento a favore di non residente.
  La   trasformazione   in   importazione,   effettuata   in  proprio
dall'originario transitario  occasionale,  non  comporta  particolari
riflessi valutari, mentre quella effettuata dal transitario abituale,
che abbia utilizzato disponibilita'  di  conto  autorizzato,  abilita
questi,  ad  avvenuta  importazione,  ad acquistare valuta estera sul
mercato per reintegrare il conto stesso.
  Ai   fini  dell'assolvimento  dell'impegno  valutario  nei  termini
previsti dall'art. 12  del  decreto  ministeriale  12  marzo  1981  e
successive  modificazioni deve aversi riguardo alla data di pagamento
a favore dell'estero ovvero del residente originario acquirente,  che
sia  stato  effettuato  con  valuta  acquisita  sul mercato dei conti
valutari.
  L'importazione  della  merce  ha  luogo  su presentazione di modulo
valutario - annotato con il dettaglio di  tutti  gli  elementi  utili
all'individuazione  dell'operazione  -  intestato  al  cessionario ed
emesso per il valore espresso nella fattura di  rivendita,  che  deve
essere prodotta in dogana unitamente al modulo stesso".
                                               Il direttore: SCORDINO