Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali. Applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione degli articoli 23, 32 e 33.(GU n.30 del 6-2-1988)
Vigente al: 6-2-1988
Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero la circolare n. 2/20 del 18 luglio 1985, emanata in applicazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985, e' modificata come segue: 1) Il quinto comma del punto 1) "Esportazioni temporanee per lavorazioni per conto di committenti residenti" delle disposizioni di attuazione dell'art. 23 e' sostituito dal seguente: "Nel caso di trasformazione in esportazione definitiva con regolamento, l'operatore deve attivare la procedura prevista dalle norme di cui al precedente comma entro quindici giorni decorrenti dalla data di vendita della merce". 2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 32 sono sostituite dalle seguenti: "1) Operazioni di transito perfezionate con l'intervento di un solo operatore residente. a) Operazioni di transitario abituale. Il regolamento valutario delle operazioni della specie poste in essere da transitario abituale deve avvenire attraverso i conti autorizzati secondo quanto previsto dagli articoli 30 e seguenti del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e dalle relative disposizioni di attuazione. Si precisa che l'utilizzo delle disponibilita' accreditate sui conti autorizzati e' consentito anche per l'acquisto di merci la cui destinazione finale non risulti nota all'atto dell'esborso. b) Operazioni di transitario occasionale. Il regolamento valutario delle operazioni della specie poste in essere da transitario occasionale puo' essere effettuato, ove l'introito precede l'esborso, sia con valuta derivante dalla vendita all'estero ed accreditata in conto di attesa commercio di transito sia con ricorso al mercato dei conti valutari nel caso in cui abbia negoziato il ricavo della vendita. 2) Operazioni di transito perfezionate con l'intervento di due o piu' operatori residenti. Il regolamento in valuta estera tra residenti intervenuti nelle operazioni della specie deve essere effettuato con le modalita' di seguito specificate: a) Transitario abituale vende ad altro transitario abituale. Il regolamento deve essere effettuato con disponibilita' di conto autorizzato. b) Transitario abituale vende a transitario occasionale. Il regolamento deve essere effettuato in valuta di conto valutario proveniente da conto di attesa commercio di transito, qualora sia gia' pervenuto il ricavo della rivendita all'estero, ovvero con ricorso al mercato dei conti valutari qualora detto ricavo non sia ancora pervenuto. L'accreditamento della valuta nel conto autorizzato del transitario abituale deve avvenire nei limiti dell'importo effettivamente pagato o da pagare in favore dell'estero con conseguente immediata cessione della valuta eccedente il predetto importo. c) Transitario occasionale vende a transitario abituale. Il regolamento deve essere effettuato con disponibilita' di conto autorizzato che dovranno essere negoziate sul mercato dei conti valutari, nel caso in cui il regolamento a favore dell'estero sia gia' stato effettuato, ovvero, nel caso in cui il regolamento non abbia avuto ancora luogo dovranno essere accreditate in conto di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento a favore di non residente. d) Transitario occasionale vende ad altro transitario occasionale. Il regolamento deve essere effettuato con disponibilita' accreditate in conto di attesa commercio di transito, qualora sia gia' pervenuto il ricavo della rivendita all'estero, ovvero con ricorso al mercato dei conti valutari qualora detto ricavo non sia ancora pervenuto. Il transitario cedente deve negoziare la valuta ricevuta dal cessionario, qualora abbia gia' provveduto al regolamento a favore di non residente, ovvero accreditarla in conto di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento a favore di non residente. 3) Merci a licenza ammesse ad operazioni di transito. Le operazioni di transito - aventi per oggetto le merci di seguito indicate, considerate a licenza ai fini dell'esportazione - possono essere effettuate senza necessita' di autorizzazione valutaria particolare in relazione a quanto previsto al punto 1) dell'art. 32 del decreto: pelli e cuoio - cap. 41 tabella Esport; pelli da pellicceria e loro lavori - cap. 43 tabella Esport; legno, carbone di legna e lavori in legno - cap. 44 tabella Esport; materie occorrenti per la fabbricazione della carta - cap. 47 tabella Esport. 4) Rispedizione di merci in transito di proprieta' di non residenti. Si precisa che le rispedizioni di merci in transito per l'Italia di proprieta' di non residenti - che non comportano ovviamente movimenti a valere sulla gestione valutaria italiana - sono effettuate senza presentazione in dogana di alcun documento valutario. 5) Acquisto in transito di beni destinati a lavori e/o forniture all'estero a favore di non residenti ovvero strumentali all'esecuzione di lavori italiani all'estero. Le operazioni di transito effettuate da residenti, consistenti in acquisto di merci all'estero per integrare lavori e/o forniture a favore di non residenti con regolamento oltre i termini autorizzati in via generale, possono essere regolate, per quanto concerne la rivendita, nell'ambito dei lavori e/o delle forniture, sempreche' tali operazioni di transito siano espressamente previste nelle autorizzazioni rilasciate dagli organi valutari per l'esecuzione dei lavori e/o delle forniture medesime. Le operazioni di transito di cui al precedente comma, che servano ad integrare lavori e/o forniture a favore di non residenti con regolamento entro i termini autorizzati in via generale, possono essere regolate nell'ambito dei lavori e/o delle forniture, qualora il valore delle merci acquistate in transito sia contenuto entro il limite del 20% del valore complessivo dei lavori e/o delle forniture; oltre tale limite le operazioni devono essere autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero. Le operazioni di transito, consistenti nell'acquisto all'estero dei beni strumentali all'esecuzione di lavori e/o di forniture a favore di non residenti, possono essere effettuate da residenti sempreche' il relativo esborso sia tenuto in evidenza dalla banca intervenuta per tutta la durata dell'operazione principale in attesa del rendiconto finale, dal quale possa rilevarsi la destinazione definitiva dei beni in questione (reimportazione, rivendita in loco, distruzione, abbandono, ecc.). Qualora l'operazione principale sia sottoposta ad autorizzazione particolare, gli acquisti in questione debbono essere espressamente previsti da detta autorizzazione. Si precisa che le operazioni di transito di cui ai commi precedenti sono consentite anche quando l'operatore residente e' soggetto diverso dall'esecutore dei lavori e/o delle forniture. 6) Operazioni di transito sottoposte ad autorizzazione particolare aventi per oggetto prodotti petroliferi o derivati dal petrolio. Nelle domande di autorizzazione dirette al Ministero del commercio con l'estero, relative ad operazioni di transito aventi per oggetto prodotti petroliferi o derivati dal petrolio, l'operatore deve rilasciare le seguenti dichiarazioni: 'Dichiaro sotto la mia personale responsabilita' che il primo venditore, ovvero il Governo del Paese di origine o impresa da esso controllata, non ha vincolato il carico, per il quale viene chiesta l'autorizzazione all'effettuazione dell'operazione di transito, all'uso e al consumo in Italia. Cio' dichiaro dopo aver accertato che il mio dante causa non residente ha acquistato il carico libero dai vincoli sopraindicati. Dichiaro altresi' che l'operazione per cui chiedo l'autorizzazione non incide sull'osservanza degli impegni cui questa impresa petrolifera e' tenuta verso altre pubbliche amministrazioni'. 7) Disposizioni particolari. Si precisa che l'operatore ha facolta' di ricorrere al mercato dei conti valutari, quando abbia negoziato il ricavato della rivendita anziche' accreditarlo in conto di attesa commercio di transito". 3) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 33, il punto 1) e' sostituito dal seguente: "1) Importazione di merci destinate al transito. L'importazione di merci originariamente destinate al transito deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni prescritte in materia di importazioni, sempreche' non concerna merci che nei magazzini del deposito o punto franco abbiano subito una trasformazione industriale tale da rendere impossibile o difficile l'accertamento della loro origine. Il regolamento in valuta estera tra residenti, nell'ipotesi in cui la trasformazione in importazione venga effettuata da soggetto diverso dall'originario acquirente, puo' essere effettuato con ricorso al mercato dei conti valutari ovvero con valuta derivante da finanziamento facoltativo ex art. 8 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e relative disposizioni di attuazione. Il cedente, se transitario abituale, deve accreditare la valuta nel conto autorizzato nei limiti dell'importo effettivamente pagato o da pagare in favore di non residente, con conseguente immediata cessione della valuta eccedente il predetto importo; il cedente, se transitario occasionale, dovra' provvedere a negoziare la valuta ricevuta ovvero ad accreditarla in conto di attesa commercio di transito ai fini del successivo regolamento a favore di non residente. La trasformazione in importazione, effettuata in proprio dall'originario transitario occasionale, non comporta particolari riflessi valutari, mentre quella effettuata dal transitario abituale, che abbia utilizzato disponibilita' di conto autorizzato, abilita questi, ad avvenuta importazione, ad acquistare valuta estera sul mercato per reintegrare il conto stesso. Ai fini dell'assolvimento dell'impegno valutario nei termini previsti dall'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni deve aversi riguardo alla data di pagamento a favore dell'estero ovvero del residente originario acquirente, che sia stato effettuato con valuta acquisita sul mercato dei conti valutari. L'importazione della merce ha luogo su presentazione di modulo valutario - annotato con il dettaglio di tutti gli elementi utili all'individuazione dell'operazione - intestato al cessionario ed emesso per il valore espresso nella fattura di rivendita, che deve essere prodotta in dogana unitamente al modulo stesso". Il direttore: SCORDINO