Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti il pagamento del capitale assicurato in caso di invalidita', da applicare esclusivamente ad un contratto, stipulata dalla SNIA-BPD S.p.a. a favore dei propri dirigenti, presentate dalla S.p.a. La Fondiaria assicurazioni, in Firenze.(GU n.32 del 9-2-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 10 luglio 1987 e la successiva integrazione in data 8 ottobre 1987 della societa' per azioni La Fondiaria assicurazioni, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, da applicare esclusivamente ad un contratto; Vista la nota in data 20 ottobre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. La Fondiaria assicurazioni, con sede in Firenze, regolanti il pagamento del capitale assicurato in caso di invalidita', da applicare esclusivamente alla polizza n. 2700 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita', stipulata dalla SNIA-BPD S.p.a., a favore dei propri dirigenti. Roma, addi' 30 dicembre 1987 Il Ministro: BATTAGLIA