MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987 

  Approvazione  di  condizioni speciali di polizza regolanti
il pagamento del capitale assicurato in caso di invalidita',
da applicare esclusivamente ad un contratto, stipulata dalla
SNIA-BPD S.p.a. a favore dei  propri  dirigenti,  presentate
dalla S.p.a. La Fondiaria assicurazioni, in Firenze.
(GU n.32 del 9-2-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la   domanda  in  data  10  luglio  1987  e  la  successiva
integrazione in data 8 ottobre 1987  della  societa'  per  azioni  La
Fondiaria  assicurazioni,  con  sede  in  Firenze, intesa ad ottenere
l'approvazione  di  condizioni  speciali  di  polizza,  da  applicare
esclusivamente ad un contratto;
  Vista  la nota in data 20 ottobre 1987, con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a.  La  Fondiaria
assicurazioni,  con  sede  in  Firenze,  regolanti  il  pagamento del
capitale  assicurato   in   caso   di   invalidita',   da   applicare
esclusivamente  alla  polizza  n.  2700 - assicurazione temporanea di
gruppo per il  caso  di  morte  e  di  invalidita',  stipulata  dalla
SNIA-BPD S.p.a., a favore dei propri dirigenti.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA