MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987 

  Modificazione   alle   condizioni   generali   di  polizza
regolanti "il pagamento delle prestazioni" da  applicare  ai
soli   contratti   di   assicurazione   stipulati  in  forma
individuale dalla S.p.a. Edera vita, in Trento.
(GU n.40 del 18-2-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la  domanda  in  data  21  luglio  1987,  e  le  successive
modificazioni in data 28 luglio 1987 e 19 agosto 1987 della  societa'
Edera vita, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'approvazione del
nuovo  testo  dell'art.  12  delle  condizioni  generali  di  polizza
regolanti   "il   pagamento   delle   prestazioni",  in  sostituzione
dell'analogo  in  vigore  da   applicare   ai   soli   contratti   di
assicurazione stipulati in forma individuale;
  Vista  la nota in data 9 novembre 1987, con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi  alla
emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  E'  approvato,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, il
nuovo testo  dell'art.  12  delle  condizioni  generali  di  polizza,
regolanti   "il   pagamento   delle   prestazioni",  in  sostituzione
dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale  18  giugno
1981  da  applicare  ai  soli contratti di assicurazione stipulati in
forma individuale, presentato dalla societa' per azioni  Edera  vita,
con sede in Trento.
  Le  nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a
decorrere dal 1› gennaio 1988.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA