MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 giugno 1987 

  Ripartizione  della  somma  di  lire 4 miliardi per l'anno
1987 per i programmi finalizzati proposti dalle associazioni
ambientaliste  nonche'  per  le spese legali sostenute dalle
stesse associazioni per l'esercizio delle  facolta'  di  cui
all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
(GU n.37 del 15-2-1988)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 6 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Considerato  che  detto  articolo  autorizza  la  spesa  di  lire 4
miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per il 1988 e di lire  5
miliardi  per  il  1989 per il finanziamento di programmi finalizzati
proposti dalle associazioni ambientaliste individuate  ai  sensi  del
comma  1  dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' per
le spese sostenute da parte delle associazioni stesse per l'esercizio
delle  facolta'  loro  attribuite  dal  comma  4  dell'art.  18 della
medesima legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Considerato    che   detto   articolo   attribuisce   al   Ministro
dell'ambiente, sentito il  Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  il
compito di definire i criteri per la concessione dei contributi;
  Ritenuto  di  dover  innanzitutto ripartire detta somma complessiva
tra  le  due  menzionate  finalita',  in  relazione  alle   effettive
necessita' ed alle esigenze di pubblico interesse;
  Ritenuto,  inoltre, di dover stabilire i criteri per la concessione
dei  predetti  contributi  in  base  ai  principi  di  imparzialita',
convenienza  e buon andamento della pubblica amministrazione, in modo
da  soddisfare  al   massimo   l'interesse   pubblico   alla   tutela
dell'ambiente;
  Visti  i  decreti ministeriali del 20 febbraio 1987 e del 26 maggio
1987,  con  i  quali  sono  state  individuate  le  associazioni   di
protezione  ambientale  ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge
n. 349/86;
  Visto  il  parere  espresso  dal Consiglio nazionale per l'ambiente
nella seduta del 12 maggio 1987;
                               Decreta:
  La  somma di lire 4 miliardi stanziata per l'anno 1987 e' ripartita
in lire 3 miliardi e 700 milioni per i programmi finalizzati proposti
dalle  associazioni  stesse  e  in  lire 300 milioni per spese legali
sostenute dalle associazioni per l'esercizio delle facolta' di cui al
comma 4 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  I  programmi finalizzati di cui sopra dovranno essere conformi alle
finalita' statutarie delle singole associazioni e potranno anche  far
parte del programma annuale adottato dalle associazioni stesse.
  Ciascun  programma finalizzato dovra' indicare dettagliatamente: le
finalita' specifiche da perseguire, i mezzi impiegati, i tempi  e  le
modalita' di esecuzione, la descrizione delle attivita' o delle opere
da realizzare, i costi ed i benefici previsti.
  I  programmi  finalizzati  presentati  dalle  associazioni  saranno
valutati da una  commissione,  appositamente  istituita  con  decreto
ministeriale, secondo i seguenti criteri:
   1) utilita' dell'iniziativa ai fini della tutela dell'ambiente;
   2) fattibilita' concreta dell'iniziativa;
   3)  valore  esemplare dell'iniziativa e sue conseguenze indotte da
valutarsi in termini  di  protezione  dell'ambiente,  in  termini  di
informazione, educazione e cultura ambientali, in termini economici e
sociali;
   4) coinvolgimento, nell'iniziativa, di piu' associazioni;
   5)   hanno  precedenza,  a  parita'  di  condizioni,  i  programmi
finalizzati delle associazioni che non godono di sovvenzioni statali.
  I  programmi finalizzati di cui sopra, corredati dalle richieste di
contributo, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente entro il 31
agosto  1987.  Non  saranno  presi in considerazione i programmi e le
richieste presentati fuori  termine.  Il  Ministero  procedera'  alla
scelta dei programmi finalizzati entro il 31 ottobre 1987.
  Per  ogni programma finalizzato non e' ammesso cumulo di contributi
statali.
  Per  i programmi finalizzati scelti sara' concesso un contributo da
parte del Ministero che potra' coprire in tutto o in parte  la  spesa
prevista.  Le  modalita'  di  erogazione  dei  contributi, specie per
quanto riguarda le anticipazioni ed il conguaglio, saranno  precisate
nello   stesso   provvedimento   di   individuazione   dei  programmi
finalizzati ammessi al finanziamento.
  Le   spese  sostenute  dalle  associazioni  per  l'esercizio  delle
facolta' di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, saranno proporzionalmente rimborsate dal Ministero, in base alla
presentazione delle note spese effettuate dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  n.  59/1z987  al 31 ottobre 1987. Dette note di
spesa dovranno pervenire al Ministero entro il 30 novembre 1988.  Non
sono  ammesse  al rimborso le spese per liti che il Ministero dovesse
ritenere temerarie.
   Roma, addi' 4 giugno 1987
                                                 Il Ministro: RUFFOLO