MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 1988 

  Determinazione  del  saggio  di interesse per il pagamento
differito delle  imposte  di  fabbricazione  e  dei  diritti
doganali.
(GU n.38 del 16-2-1988)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  30  settembre  1982, n. 688,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;
  Visto  l'art.  79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  doganale  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica   23  gennaio  1973,  n.  43,  come  modificato  dall'art.
3-quinquies della legge 14 agosto 1974, n. 346;
  Ritenuto  che  per  il  pagamento dell'imposta di fabbricazione sui
prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella  gravante  sull'olio
greggio   naturale,  e  dei  diritti  doganali  all'importazione  dei
prodotti di cui alle voci 27 10, 27 11 e 27 12 della vigente  tariffa
dei  dazi  doganali  non  puo'  essere  concessa una dilazione per un
periodo superiore ai quindici giorni;
  Considerato  che  per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono
dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista  dal
menzionato art. 79;
  Atteso  che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
28 gennaio 1988;
  Sentita la Banca d'Italia;
                               Decreta:
  Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre
1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27  novembre
1982,  n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 gennaio 1988
sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui  prodotti
petroliferi,  con  l'esclusione  di quella gravante sull'olio greggio
naturale, e dei diritti doganali alla importazione  dei  prodotti  di
cui  alle  voci  27  10, 27 11 e 27 12 della vigente tariffa dei dazi
doganali e per l'eventuale  ulteriore  ritardo,  e'  stabilito  nella
misura dell'11,900 per cento annuo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 4 febbraio 1988
                                                    Il Ministro: GAVA