MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 febbraio 1988 

  Modificazione  all'ordinanza  n.  1323/FPC dell'11 gennaio
1988 concernente disciplina delle prestazioni  straordinarie
di  lavoro  rese  dal  personale  impegnato  in provincia di
Sondrio   nelle   attivita'   connesse    con    l'emergenza
verificatasi  a  seguito degli eventi alluvionali del luglio
1987. (Ordinanza n. 1358/FPC).
(GU n.39 del 17-2-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista  l'ordinanza  n.  1107/FPC/ZA  del 28 luglio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4  agosto  1987,  concernente  le
prestazioni  straordinarie  di lavoro rese dal personale impegnato in
provincia di Sondrio a seguito degli eventi  alluvionali  del  luglio
1987;
  Vista  l'ordinanza  n.  1323/FPC  dell'11  gennaio 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio  1988,  concernente  la
estensione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1107/FPC/ZA del
28 luglio  1987  sopra  citata  in  favore  dei  comuni  di  Castello
dell'Acqua, Ponte in Valtellina, Albosaggia e Faedo Valtellino;
  Vista  la nota n. 3316 del 13 gennaio 1988 con la quale il prefetto
di Sondrio ha rappresentato la necessita'  che  la  decorrenza  delle
autorizzazioni alla prestazione di lavoro straordinario abbia effetto
a far data dal 19 luglio 1987 trattandosi di  consentire  in  via  di
sanatoria,  il  pagamento  delle  prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese da tale data;
  Ravvisata,  pertanto,  la  opportunita' di modificare la decorrenza
indicata nell'art. 1 della sopra citata ordinanza n. 1323/FPC dell'11
gennaio 1988;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Le  disposizioni  di cui all'ordinanza n. 1107/FPC/ZA del 28 luglio
1987 si applicano al personale dei  comuni  di  Castello  dell'Acqua,
Ponte  in  Valtellina,  Albosaggia e Faedo Valtellino in provincia di
Sondrio a decorrere dal 19 luglio 1987 fino al 30 settembre 1987.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 10 febbraio 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI