Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.46 del 25-2-1988)
Con decreto ministeriale 14 dicembre 1987 in favore di sedici operai dipendenti dalla S.p.a. Chemical Riv, con sede legale in Pomezia (Roma), occupati presso lo stabilimento di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 agosto 1987 al 31 gennaio 1988. Con decreto ministeriale 14 dicembre 1987 in favore di ventitre lavoratori (venti operai e tre impiegate) dipendenti dalla S.r.l. Pre di Rubiera (Reggio Emilia), occupati presso lo stabilimento di Rubiera (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore e 20 minuti medie settimanali per venti operai, ed a 20 ore medie settimanali per tre impiegate, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 13 aprile 1987 al 10 aprile 1988. Con decreto ministeriale 14 dicembre 1987 in favore di dieci lavoratori (otto operai e due impiegati) dipendenti dalla S.r.l. Ox Valseta di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), localita' Montefredente, occupati nello stabilimento di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), localita' Montefredente, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 26 ore medie settimanali per otto operai ed una impiegata; e da 40 a 32 ore medie settimanali per una impiegata, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 settembre 1987 al 25 settembre 1988. Con decreto ministeriale 14 dicembre 1987 in favore di venti dipendenti dalla S.p.a. Focchi Giuseppe, occupati presso lo stabilimento di Rimini (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali per undici operai ed un intermedio e da 40 a 20 ore settimanali per due operai e sei impiegati, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 maggio 1987 al 7 maggio 1988. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 009440 del 30 settembre 1987. Con decreto ministeriale 14 dicembre 1987 in favore di trentacinque impiegati dipendenti dalla S.p.a. Sabo di Gorla Minore (Varese), occupati presso lo stabilimento di Gorla Minore (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 17 novembre 1986 al 15 novembre 1987. Con decreto ministeriale 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore ciclo, motociclo ed accessori, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Con decreto ministeriale 22 dicembre 1987 in favore di lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar di Sassari, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 ottobre 1986 al 24 gennaio 1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei settori edile ed elettromeccanico nell'area di Brasimone nel comune di Camugnano (Bologna), e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1987 al 16 aprile 1988. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Con decreto ministeriale 4 gennaio 1988 in favore di cinque impiegati dipendenti dalla S.p.a. L.M. Van Moppes & Sons di Fino Mornasco (Como), occupati presso lo stabilimento di Fino Mornasco (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 settembre 1987 al 28 agosto 1988. Con decreto ministeriale 4 gennaio 1988 in favore di diciannove dipendenti dalla S.p.a. Emme + Enne di San Giovanni al Natisone (Udine), occupati presso lo stabilimento suddetto, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ad una media di 16 ore settimanali secondo le seguenti modalita': due squadre, una di dieci e l'altra di nove lavoratori, che lavorano a settimane alterne per quattro giorni la settimana a partire dal 29 giugno 1987 fino al 31 dicembre 1987, con esclusione del mese di agosto (dal 2 agosto al 30 agosto 1987) per ferie collettive, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 giugno 1987 al 31 dicembre 1987. Con decreto ministeriale 4 gennaio 1988 in favore di sedici lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense, con sede in Milano, occupati presso la Dalmine di Massa, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per un dipendente, da 40 a 20 ore settimanali per sette dipendenti, da 24 a 20 ore settimanali per otto dipendenti, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 marzo 1987 al 31 dicembre 1987. Con decreto ministeriale 4 gennaio 1988 in favore di cinquantuno dipendenti dalla Cooperativa Co.Ge.Mar. mensa aziendale presso varie ditte in provincia di Ancona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 luglio 1985 al 30 giugno 1986. Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto ministeriale del 31 luglio 1986, n. 008659. Con decreto ministeriale 4 gennaio 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore di produzione di materiali refrattari per l'industria siderurgica dei comuni di Montignoso e Massa Carrara, e' prolungata al 14 giugno 1987. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.