MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1987 

  Determinazione   del  numero  dei  capi  di  bestiame  che
rientrano nei limiti di cui  alla  lettera  b)  del  secondo
comma   dell'art.   28  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e  determinazione  del
valore  medio  e  del  coefficiente  moltiplicatore  di  cui
all'art. 72-ter del medesimo decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per l'anno 1987.
(GU n.48 del 27-2-1988)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1978, n. 132, con  il  quale  sono  state  apportate  integrazioni  e
correzioni  al  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597;
  Considerato  che  l'art. 72-ter, aggiunto al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, reca  nuove  disposizioni
per  la  determinazione  del  reddito  delle  imprese  che esercitano
l'allevamento di animali oltre il limite indicato nel secondo  comma,
lettera  b),  dell'art.  28 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 597 del 1973 e che, a tal  fine,  occorre  stabilire  i
valore  medio  del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato
entro il limite medesimo, nonche' il coefficiente  moltiplicatore  al
predetto valore medio;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze del 17 febbraio 1984,
recante l'approvazione delle nuove tariffe di reddito  dominicale  ed
agrario;
  Visto il decreto interministeriale del 18 novembre 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1986, n. 286, concernente la
determinazione,   per   gli   anni  1986  e  1987,  del  coefficiente
moltiplicatore e del valore medio del reddito  agrario  riferibile  a
ciascun  capo  allevato entro il limite della potenzialita' del fondo
di cui al punto b) dell'art. 28  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, sulla base delle nuove tariffe
di reddito agrario approvate con il citato decreto del Ministro delle
finanze del 17 febbraio 1984;
  Visto  l'art.  3 del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, con il
quale e' stato differito al 1› gennaio 1987 il termine relativo  alla
decorrenza  degli  effetti  della revisione generale degli estimi dei
terreni  e  stabilito,  per   l'anno   1986,   il   coefficiente   di
rivalutazione applicabile ai redditi agrari iscritti in catasto nella
misura di 250;
  Visto il decreto interministeriale del 30 dicembre 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1987,  concernente  la
determinazione per l'anno 1986, del coefficiente moltiplicatore e del
valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun  capo  allevato
entro  il  limite  della  potenzialita'  dei fondi di cui al punto b)
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, sulla base delle tariffe di reddito agrario determinate
con riferimento al periodo 1937-39;
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  4  agosto  1987, n. 326, come
modificato dall'art. 1 della legge di conversione 3 ottobre 1987,  n.
403, con il quale e' stato ulteriormente differito al 1› gennaio 1988
il termine relativo alla decorrenza  degli  effetti  della  revisione
delle  tariffe  dei  redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle
deduzioni fuori tariffa disposta con i  decreti  del  Ministro  delle
finanze  13  dicembre  1979  e  11  novembre 1980 e stabilito che per
l'anno 1987, ai fini delle imposte sui redditi, i redditi  dominicali
dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio
nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti  in
catasto;
  Considerato che, per effetto dell'art. 4 del citato decreto-legge 4
agosto 1987, n. 326, l'anzidetto  decreto  interministeriale  del  18
novembre  1986  resta  privo  di  effetti anche per il 1987 e che per
detto anno continuano ad  applicarsi  le  tariffe  medie  di  reddito
agrario determinate con riferimento al periodo 1937-39;
  Ravvisata   la   necessita'   di   emanare   un   apposito  decreto
interministeriale per l'anno 1987;
                               Decreta:
                               Art. 1.
 Per l'anno 1987 il coefficiente moltiplicatore e il valore medio del
reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato  entro  il  limite
della  potenzialita'  del fondo, di cui al secondo comma, lettera b),
dell'art.  28,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre  1973,  n.  597,  ai  fini della determinazione del reddito
delle imprese che esercitano  l'allevamento  degli  animali  a  norma
dell'articolo  72-  ter  dello  stesso  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 597  del  1973,  sono  determinati  secondo  i  criteri
previsti nel decreto ministeriale del 30 dicembre 1986.
   Roma, addi' 28 dicembre 1987
                                            Il Ministro delle finanze
                                                      GAVA
           Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
           PANDOLFI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.