Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 72-ter del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per l'anno 1987.(GU n.48 del 27-2-1988)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, con il quale sono state apportate integrazioni e correzioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; Considerato che l'art. 72-ter, aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, reca nuove disposizioni per la determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato nel secondo comma, lettera b), dell'art. 28 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e che, a tal fine, occorre stabilire i valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, nonche' il coefficiente moltiplicatore al predetto valore medio; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 febbraio 1984, recante l'approvazione delle nuove tariffe di reddito dominicale ed agrario; Visto il decreto interministeriale del 18 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1986, n. 286, concernente la determinazione, per gli anni 1986 e 1987, del coefficiente moltiplicatore e del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialita' del fondo di cui al punto b) dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sulla base delle nuove tariffe di reddito agrario approvate con il citato decreto del Ministro delle finanze del 17 febbraio 1984; Visto l'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, con il quale e' stato differito al 1 gennaio 1987 il termine relativo alla decorrenza degli effetti della revisione generale degli estimi dei terreni e stabilito, per l'anno 1986, il coefficiente di rivalutazione applicabile ai redditi agrari iscritti in catasto nella misura di 250; Visto il decreto interministeriale del 30 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1987, concernente la determinazione per l'anno 1986, del coefficiente moltiplicatore e del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialita' dei fondi di cui al punto b) dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sulla base delle tariffe di reddito agrario determinate con riferimento al periodo 1937-39; Visto l'art. 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 403, con il quale e' stato ulteriormente differito al 1 gennaio 1988 il termine relativo alla decorrenza degli effetti della revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980 e stabilito che per l'anno 1987, ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto; Considerato che, per effetto dell'art. 4 del citato decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, l'anzidetto decreto interministeriale del 18 novembre 1986 resta privo di effetti anche per il 1987 e che per detto anno continuano ad applicarsi le tariffe medie di reddito agrario determinate con riferimento al periodo 1937-39; Ravvisata la necessita' di emanare un apposito decreto interministeriale per l'anno 1987; Decreta: Art. 1. Per l'anno 1987 il coefficiente moltiplicatore e il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialita' del fondo, di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ai fini della determinazione del reddito delle imprese che esercitano l'allevamento degli animali a norma dell'articolo 72- ter dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, sono determinati secondo i criteri previsti nel decreto ministeriale del 30 dicembre 1986. Roma, addi' 28 dicembre 1987 Il Ministro delle finanze GAVA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.