MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 febbraio 1988 

  Determinazione  per  il  periodo 1› marzo 1988-28 febbraio
1989 dei limiti massimo e  minimo  dell'importo  complessivo
dei   caricamenti   sui   premi   dell'assicurazione   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore e dei natanti.
(GU n.56 del 8-3-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
come  modificato  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16
gennaio 1981, n. 45;
  Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche
alla  disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con  il  quale
e'  stato,  tra  l'altro, stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la fissazione con decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato dei
limiti minimo e massimo  dell'importo  complessivo  dei  caricamenti,
nonche'  la  facolta'  di  determinare, con lo stesso decreto, limiti
massimi per singole voci del caricamento;
  Visto  in  particolare  l'art.  14- ter del citato decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge  26
febbraio  1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato puo' fissare  l'importo  complessivo
massimo  dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di
tariffa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 febbraio 1987, con il quale e'
stato stabilito  per  il  periodo  1›  marzo  1987-29  febbraio  1988
l'importo  complessivo  dei  caricamenti sui premi dell'assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a  motore  e  dei  natanti  non  puo' essere superiore ne' inferiore,
rispettivamente, alla misura del 30,50% e del 26,50%  del  premio  di
tariffa, fatta esclusione per l'assicurazione dei veicoli del settore
tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per  trasporto
di  cose  oltre  40  q.li di peso complessivo a pieno carico e per le
polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono state
stabilite, rispettivamente, nel 28,50% e 24,50% del premio di tariffa
al netto dei contributi al fondo di garanzia  per  le  vittime  della
strada e per il Servizio sanitario nazionale;
  Visto che il citato decreto ministeriale 20 febbraio 1987 ha
altresi' stabilito che per lo stesso periodo 1› marzo 1987 -29
febbraio 1988 la misura massima delle spese di gestione agenziali non
puo' superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto dei
contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il
Servizio sanitario nazionale, depurati dell'aliquota per gli oneri di
gestione di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1987, fatta
esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario
III e del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li
di peso complessivo a pieno carico nonche' per le polizze a libro
matricola, per le quali detto limite e' fissato nella misura
dell'11%;
  Visto  il decreto ministeriale 30 luglio 1987 con il quale e' stato
confermato anche per l'anno 1988 che  i  contratti  di  assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore relativi alle autovetture in servizio privato,  compresi  il
noleggio   e   la   locazione   (settore   tariffario   I),  ed  agli
autotassametri (settore tariffario II)  possono  essere  stipulati  o
rinnovati  soltanto  nella  forma  tariffaria "bonus-malus" oppure in
quella con clausola di "franchigia";
  Esaminati  i  dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare
agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci
delle  imprese  e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni
1986 e precedenti;
  Considerato    che   l'incidenza   dell'importo   complessivo   dei
caricamenti  sul  monte  dei   premi   e'   andata   progressivamente
riducendosi  e  che  per la maggior parte del mercato l'esercizio del
ramo comporta oneri non superiori al 30% dei premi;
  Considerato  che  per  quanto  riguarda  l'importo  complessivo dei
caricamenti, l'esame dei dati predetti  induce  a  stabilire  per  il
periodo  dal  1›  marzo  1988  al 28 febbraio 1989 i limiti massimo e
minimo dei caricamenti stessi, rispettivamente nella misura del 30% e
del 26,50%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli
del settore tariffario III nonche' per le assicurazioni  relative  ai
veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 35 q.li
di peso  complessivo  a  pieno  carico  e  per  le  polizze  a  libro
matricola,  per  le  quali  gli  stessi  dati  inducono a stabilire i
predetti limiti massimo e minimo  rispettivamente  nella  misura  del
28,50% e del 24,50% del premio di tariffa;
  Considerate  le perdite subite dalla Sofigea - Societa' finanziaria
per gestioni assicurative S.r.l., nell'esercizio 1› agosto 1986 -  31
luglio  1987 e negli esercizi precedenti in conseguenza delle perdite
subite  sulle  partecipazioni  delle  societa'  controllate   e   dei
conferimenti  effettuati  alle  medesime  societa' controllate per la
costituzione e la integrazione dei rispettivi capitali sociali;
  Considerato  l'ammontare  delle somme incassate dalle imprese socie
della  Sofigea  S.r.l.  negli  anni  1980-87  a  titolo  di   maggior
caricamento  sulle  tariffe R.C. auto, nonche' quanto incassato dalla
stessa Sofigea, per la  cessione  della  totalita'  delle  azioni  di
cinque societa' controllate;
  Considerato  che,  pur  permanendo  nei  confronti  della Sofigea -
Societa' finanziaria per gestioni assicurative  S.r.l.,  i  requisiti
prescritti dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre
1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
1978,  n.  739,  l'esame  dei dati predetti induce a ritenere che non
sussista la necessita' di stabilire in  favore  delle  imprese  socie
della  predetta  Sofigea  S.r.l.,  per le tariffe dei premi R.C. auto
1988-89, un maggior  caricamento  ai  sensi  dell'art.  14-  ter  del
decreto-legge   23   dicembre   1976,   n.   857,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, ed all'art. 7 del
decreto-legge   26   settembre   1978,   n.   576,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;
  Considerato  che  l'analisi  dei  suindicati dati conferma che gran
parte del mercato presenta, per le provvigioni e gli  altri  compensi
corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attivita' svolta per
la conclusione, gestione  ed  esecuzione  in  caso  di  sinistro  dei
contratti di assicurazione della responsabilita' civile autoveicoli a
motore e dei natanti, una incidenza  media  del  13%  del  premio  di
tariffa  e  che  la  restante  parte  delle  imprese  ha continuato a
contenere le spese di cui trattasi;
  Ritenuto  che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed
avuto riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione  del
mercato il limite massimo per le spese predette puo' essere stabilito
per il periodo dal 1› marzo 1988 al 28 febbraio 1989 nella misura del
13%  del  premio di tariffa e che tale misura puo' essere ridotta per
le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed  a
quelli  del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 35 q.li
di peso complessivo a pieno carico, nonche' per le  polizze  a  libro
matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entita' dei
premi delle assicurazioni  e  polizze  predette,  detto  limite  puo'
essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;
  Considerato  che  in base al disposto dell'art. 123 del testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i
contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese  di
assicurazione  che sono commisurati ai premi debbono essere applicati
sui premi stessi depurati  solo  di  un'aliquota  per  gli  oneri  di
gestione;
  Considerato   altresi'  che  le  prescrizioni  anzidette  non  sono
derogate dalla vigente disciplina dei  caricamenti  dei  premi  della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
  Vista  la nota n. 878171 del 22 febbraio 1988, con la quale l'ISVAP
ha comunicato il proprio parere in  ordine  alla  determinazione  del
sovracaricamento;
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1988 con il quale e' stata
stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1988;
  Sentita  la  commissione  ministeriale  prevista dall'art. 11 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1  del
decreto-legge   23   dicembre   1976,   n.   857,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
                               Decreta:
  Per  il  periodo  dal  1›  marzo 1988 al 28 febbraio 1989 l'importo
complessivo  dei  caricamenti  sui  premi  dell'assicurazione   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti  non  potra'  essere  superiore  ne'  inferiore,
rispettivamente,  alla  misura  del  30%  e  del 26,50% del premio di
tariffa al netto di contributi al Fondo di garanzia  per  le  vittime
della  strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione
per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario  III  nonche'
per  le  assicurazioni  dei  veicoli  del  settore  tariffario IV per
trasporto di cose oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico  e
per  le  polizze  a  libro matricola, per le quali le suddette misure
vengono stabilite, rispettivamente nel 28,50% e nel 24,50% del premio
di  tariffa  al  netto  dei  contributi  al  fondo di garanzia per le
vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale.
  Fermi  gli  anzidetti  limiti globali, per lo stesso periodo dal 1›
marzo 1988 al 28 febbraio 1989  le  misure  massime  delle  spese  di
gestione  agenziali,  ivi  comprese  le  provvigioni  ed  ogni  altro
compenso corrisposto per  l'attivita'  di  conclusione,  gestione  ed
esecuzione  in  caso  di sinistro dei contratti di assicurazione, non
potranno superare il limite del 13% del premio di  tariffa  al  netto
dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per
il Servizio sanitario nazionale, depurati dell'aliquota per gli oneri
di  gestione  di  cui  al decreto ministeriale 29 gennaio 1988, fatta
esclusione per le assicurazioni dei veicoli  del  settore  tariffario
III  e  dei  veicoli  del settore tariffario IV per trasporto di cose
oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le  polizze  a
libro  matricola  per  le  quali detto limite e' fissato nella misura
dell'11 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 24 febbraio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA