Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.(GU n.56 del 8-3-1988)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina per la perequazione automatica delle pensioni per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima; Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1986 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 1986) che, in applicazione della normativa anzidetta, ha determinato, tra l'altro, la misura percentuale di aumento per la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1 novembre 1987; Visto l'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale e' regolato il Fondo stesso; Considerato che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione automatica delle pensioni con effetto dal 1 novembre 1987, il cui valore capitale e' stato complessivamente valutato in circa 6,9 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilita' della gestione a motivo della situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva; Considerato, altresi', che l'onere anzidetto puo' essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante la imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,42 per cento per la durata di un quinquennio; Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi; Decreta: Articolo unico A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, e' dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,42 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 11 dicembre 1987 p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FOTI Il Ministro dei trasporti MANNINO Il Ministro del tesoro AMATO