DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1987 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Sassari.
(GU n.61 del 14-3-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Sassari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con
regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art. 137 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
malattie infettive.
           Scuola di specializzazione in malattie infettive
  Art.  138. - E' istituita la scuola di specializzazione in malattie
infettive presso l'Universita' degli studi di Sassari.
  La  scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel
campo  delle  malattie  infettive  e   di   fornire   le   competenze
professionali  relative  alle malattie infettive, alla epidemiologia,
alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla  medicina
delle comunita', con le conseguenti possibilita' operative nel S.S.N.
  La  scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.
  Art. 139. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque   per   ciascun   anno  di  corso,  per  un  totale  di  venti
specializzandi.
  Art. 140. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  141.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  142.  -  La  scuola  comprende quattro aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) etiologia e patogenesi;
    b) epidemiologia e prevenzione;
    c) metodologie diagnostiche di laboratorio;
    d) patologia e clinica delle malattie infettive.
  Art.  143.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Etiologia e patogenesi:
   batteriologia medica;
   virologia medica;
   parassitologia e micologia medica;
   immunologia delle malattie infettive.
   b) Epidemiologia e prevenzione:
   epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;
   medicina delle comunita';
   legislazione sanitaria delle malattie infettive.
   c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:
   tecniche batteriologiche;
   tecniche virologiche;
   tecniche parassitologiche e micologiche;
   tecniche immunologiche.
   d) Patologia e clinica delle malattie infettive:
   clinica delle malattie infettive;
   terapia delle malattie infettive;
   malattie tropicali e subtropicali;
   metodologia clinica delle malattie infettive.
  Art. 144. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale  e  tirocinio  professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte  ore  elettivo).  La  frequenza  nelle
diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:
  1› Anno:
   Etiologia e patogenesi (ore 150):
    batteriologia medica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50
    virologia medica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50
    parassitologia e micologia medica  . . . . . . . . . . . . . " 50
   Epidemiologia e prevenzione (ore 70):
    epidemiologia, statistica e informatica delle malattie
infettive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 70
   Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):
metodologia clinica delle malattie infettive   . . . . . . . .  " 180
                                                                _____
                                      Monte ore elettivo. . . ore 400
 2› Anno:
   Etiologia e patogenesi (ore 50):
immunologia delle malattie infettive . . . . . . . . . . . . . ore 50
   Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):
tecniche batteriologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60
    tecniche virologiche   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80
    tecniche parassitologiche e micologiche  . . . . . . . . . . " 60
   Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):
malattie tropicali e subtropicali  . . . . . . . . . . . . . .  " 150
                                                               ______
Monte ore elettivo. . . ore 400
 3› Anno:
   Epidemiologia e prevenzione (ore 60):
medicina delle comunita'   . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 40
    legislazione sanitaria delle malattie infettive  . . . . . . " 20
   Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):
tecniche immunologiche   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80
   Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):
clinica delle malattie infettive   . . . . . . . . . . . . . .  " 260
                                      Monte ore elettivo. . . ore 400
 4› Anno:
   Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):
clinica delle malattie infettive . . . . . . . . . . . . . .  ore 300
    terapia delle malattie infettive   . . . . . . . . . . . .  " 100
                                                               ______
                                      Monte ore elettivo. . . ore 400
  Art.  145.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   reparto  uomini  25  letti;  reparto  donne 25 letti; ambulatorio;
laboratori: virologia e immunologia, batteriologia, parassitologia.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il controllo dell'attivita' svolta e della acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1988
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 224