Esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato.(GU n.62 del 15-3-1988)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 5, terzo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1980, n. 2930, concernente le modalita' per ottenere l'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcool etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato; Visti i decreti ministeriali 23 gennaio 1984 e 2 agosto 1985 con i quali sono state apportate modifiche al decreto suddetto; Ritenuta la necessita' di apportare una modifica alle capacita' nominali dei recipienti di alcole ettilico previsti dai predetti decreti; Decreta: Art. 1. Le capacita' nominali dei recipienti per l'alcool etilico denaturato stabilite dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1985 sono sostituite dalle seguenti: "cc. 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 febbraio 1988 Il Ministro: GAVA