MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 1988 

  Esonero  dalla tenuta del registro di carico e scarico per
l'alcole etilico denaturato.
(GU n.62 del 15-3-1988)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 5, terzo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 luglio 1980, n. 2930, concernente
le modalita' per ottenere l'esonero  dalla  tenuta  del  registro  di
carico  e  scarico per l'alcool etilico denaturato con il denaturante
generale dello Stato;
  Visti  i decreti ministeriali 23 gennaio 1984 e 2 agosto 1985 con i
quali sono state apportate modifiche al decreto suddetto;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare una modifica alle capacita'
nominali dei recipienti di  alcole  ettilico  previsti  dai  predetti
decreti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le   capacita'   nominali   dei  recipienti  per  l'alcool  etilico
denaturato stabilite dall'art. 1 del decreto  ministeriale  2  agosto
1985 sono sostituite dalle seguenti:
   "cc. 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 febbraio 1988
                                                    Il Ministro: GAVA