MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987 

  Modificazione   alle   condizioni   generali   di  polizza
regolanti "il pagamento delle  prestazioni",  per  contratti
individuali,  presentate  dalla S.p.a. Aurora assicurazioni,
in Milano.
(GU n.65 del 18-3-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda in data 11 agosto 1987 della societa' per azioni
Aurora assicurazioni, con sede in Milano, e le  successive  modifiche
in  data  5  agosto  1987,  9  e 16 dicembre 1987, intese ad ottenere
l'approvazione del nuovo testo dell'art. 14 delle condizioni generali
di   polizza   regolanti   "il   pagamento   delle  prestazioni",  in
sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di
assicurazione stipulati in forma individuale;
  Vista la nota in data 29 dicembre 1987, con la quale l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
  E'  approvato,  secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
ccollettivo, il nuovo testo dell'art. 14 delle condizioni generali di
polizza  regolanti  "il pagamento delle prestazioni", in sostituzione
dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale  18  giugno
1981,  da  applicare  ai soli contratti di assicurazione stipulati in
forma individuale, presentato dalla societa' per azioni Assicurazioni
generali, con sede in Milano.
  Le  nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a
decorrere dal 1› gennaio 1988.
   Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA