MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 marzo 1988 

  Modifica    delle    disposizioni   recate   dall'art.   1
dell'ordinanza n.  1353/FPC del 3 febbraio 1988  concernente
la  proroga  delle  disposizioni  di  cui  all'ordinanza  n.
1204/FPC del 13 ottobre 1987:  "Coordinamento tecnico  delle
opere  in  corso di realizzazione in Valtellina". (Ordinanza
n. 1381/FPC).
(GU n.67 del 21-3-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Vista  l'ordinanza  n.  1170/FPC  del 21 settembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 1987;
  Vista l'ordinanza n. 1204/FPC del 13 ottobre 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1987;
  Vista   la   nuova   disciplina   dettata  dall'art.  12-  bis  del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito  dalla  legge  20
novembre  1987,  n. 472, concernente la nuova disciplina del compenso
per lavoro straordinario;
  Vista  la  circolare n. 4 in data 13 gennaio 1988, prot. n. 191764,
del  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria  generale  dello  Stato  -
I.G.O.P.,  che  fissa  i  criteri per il contenimento della spesa per
l'anno 1988;
  Vista  l'ordinanza  3  febbraio 1988, n. 1353/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1988 riguardante  la  proroga
dell'incarico  di  "coordinamento  tecnico  delle  opere  in corso di
realizzazione in Valtellina", affidato ai  funzionari  ivi  nominati,
nonche' il particolare compenso dovuto ai medesimi per l'assolvimento
dell'incarico in parola;
  Ritenuto di dover rideterminare il compenso stesso ragguagliandolo,
a decorrere dal 1› gennaio 1988, ai sensi del citato decreto-legge n.
387/1987, a 95 ore di lavoro straordinario;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  L'art.  1,  comma  3,  dell'ordinanza  3 febbraio 1988, n. 1353/FPC
citata in premessa, e' cosi' modificato:
"Al  medesimo personale e' assegnato, con decorrenza 1› gennaio 1988,
un  compenso  forfettario  mensile  pari   a   95   ore   di   lavoro
straordinario".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 11 marzo 1988
                                                 Il Ministro: GASPARI