MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 marzo 1988 

  Proroga   dei   termini   di   decadenza  per  il  mancato
funzionamento della pretura di Fondi nel  giorno  5  ottobre
1987.
(GU n.73 del 28-3-1988)

                           IL GUARDASIGILLI
                    MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista  la  nota  del  presidente della corte di appello di Roma, in
data 10 febbraio 1988, dalla quale risulta che la  pretura  di  Fondi
non  e' stata in grado di funzionare nel giorno 5 ottobre 1987 per la
mancanza del funzionario di cancelleria;
  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437, concernente la proroga dei termini di decadenza  in  conseguenza
del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;
                               Decreta:
  In  conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Fondi il
5 ottobre 1987, i termini di decadenza  per  il  compimento  di  atti
presso  tale  ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel
giorno  sopra  specificato  o  nei  cinque  giorni  successivi,  sono
prorogati  di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Roma, addi' 17 marzo 1988
                                                Il Ministro: VASSALLI