Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento della pretura di Fondi nel giorno 5 ottobre 1987.(GU n.73 del 28-3-1988)
IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota del presidente della corte di appello di Roma, in data 10 febbraio 1988, dalla quale risulta che la pretura di Fondi non e' stata in grado di funzionare nel giorno 5 ottobre 1987 per la mancanza del funzionario di cancelleria; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Fondi il 5 ottobre 1987, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra specificato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, addi' 17 marzo 1988 Il Ministro: VASSALLI