MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

 Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione
    di imposte dirette erariali dovute da alcune societa'
(GU n.78 del 2-4-1988)

   Con  decreto  ministeriale  2 marzo 1988 la riscossione del carico
tributario di L. 364.263.000, dovuto dalla ditta  ing.  Fasano  Vito,
con  sede  in Taranto, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.
L'intendenza  di finanza di Taranto, nel provvedimento di esecuzione,
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e strumentali della sopramenzionata  ditta,  la  quale,
comunque,  dovra' prestare idonea garanzia per la eventuale parte del
credito  erariale  non  tutelato  dai  predetti  atti  esecutivi.  La
sospensione  sara'  revocata  con  successivo  decreto  ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto  ministeriale  2 marzo 1988 la riscossione del carico
tributario di L. 767.236.330, dovuto  dalla  S.p.a.  S.I.T.A.V.,  con
sede  in  Saint  Vincent  (Aosta),  e'  stata  sospesa  ai  sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Aosta, nel  provvedimento  di  esecuzione,  determinera'  l'ammontare
degli  interessi  ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della  legge  n.  46. L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita
gli atti esecutivi posti in essere sui beni  immobili  e  strumentali
della  sopramenzionata  societa', la quale, comunque, dovra' prestare
idonea garanzia per la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato  dai  predetti atti esecutivi. La sospensione sara' revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.
   Con  decreto  ministeriale  2 marzo 1988 la riscossione del carico
tributario di L. 209.498.000 dovuto dalla S.r.l.  Tecnoimpianti,  con
sede  in  Taranto,  e'  stata  sospesa  ai sensi del terzultimo comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso.  L'intendenza  di  finanza  di  Taranto, nel provvedimento di
esecuzione,  determinera'  l'ammontare  degli  interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge  n.  46.
L'esattore,  in  via  cautelare, manterra' in vita gli atti esecutivi
posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata
societa',  la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia per la
eventuale parte del credito erariale non tutelato dai  predetti  atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.