Rideterminazione dell'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.(GU n.81 del 7-4-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, il quale prevede che l'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, "e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente"; Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 5 novembre 1984, con il quale e' stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 5 settembre 1984, le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua; Visto l'art. 6, punto 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il quale dispone il congelamento per gli anni 1986, 1987 e 1988 negli importi vigenti nell'anno 1985 di tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con esclusione della tredicesima mensilita' e di eventuali altre mensilita' per le categorie che le percepiscano, "comprensivi, per disposizione di legge od atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita' di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti..."; Ritenuto che quest'ultima disposizione non debba trovare applicazione per l'indennita' di seconda lingua, stante il diverso criterio di rivalutazione per essa previsto e che pertanto le relative misure possano essere rivalutate con effetto dal 5 settembre 1986; Ritenuto che ai fini della rideterminazione della indennita' in parola, a decorrere dal 5 settembre 1986, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo agosto 1984-agosto 1986; Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 29 gennaio 1988, n. 1859, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale e' stata pari a 15; Decreta: A decorrere dal 5 settembre 1986 le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue: da lire 210.405 a lire 241.965 " 175.338 " 201.638 " 140.270 " 161.310 " 126.243 " 145.179 Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1 marzo 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1988 Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 190