MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1 marzo 1988 

  Rideterminazione   dell'indennita'   speciale  di  seconda
lingua, dovuta ai magistrati,  ai  dipendenti  civili  dello
Stato  compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento
autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai  Corpi
organizzati  militarmente  in  servizio  nella  provincia di
Bolzano  o  presso  uffici  sedenti  in  Trento  ed   aventi
competenza regionale.
(GU n.81 del 7-4-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, il quale prevede
che l'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai
dipendenti  civili  dello Stato compresi quelli delle amministrazioni
con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai
Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano
o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, "e'
rivalutata  ogni  due  anni  in  misura proporzionale alle variazioni
dell'indice  del  costo   della   vita   verificatosi   nel   biennio
precedente";
  Visto  il  decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 5 novembre  1984,  con
il  quale  e'  stato  provveduto  a  rideterminare, a decorrere dal 5
settembre 1984, le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua;
  Visto  l'art.  6,  punto 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il
quale dispone il congelamento per gli anni 1986, 1987  e  1988  negli
importi  vigenti  nell'anno  1985  di  tutte le indennita', compensi,
gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere,  con  esclusione  della
tredicesima  mensilita'  e  di  eventuali  altre  mensilita'  per  le
categorie che le  percepiscano,  "comprensivi,  per  disposizione  di
legge  od atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione
contrattuale, di una quota di indennita' integrativa speciale di  cui
alla  legge  27  maggio  1959,  n. 324, e successive modificazioni, o
dell'indennita' di contingenza prevista per il settore privato, o che
siano   in   altro   modo   rivalutabili  in  relazione  ai  predetti
istituti...";
  Ritenuto   che   quest'ultima   disposizione   non   debba  trovare
applicazione per l'indennita' di seconda lingua,  stante  il  diverso
criterio  di  rivalutazione  per  essa  previsto  e  che  pertanto le
relative misure possano essere rivalutate con effetto dal 5 settembre
1986;
  Ritenuto  che  ai  fini  della rideterminazione della indennita' in
parola, a  decorrere  dal  5  settembre  1986,  occorre  prendere  in
considerazione  la  variazione  percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo per le  famiglie  di  operai  ed  impiegati  intervenuta  nel
periodo agosto 1984-agosto 1986;
  Vista  la  lettera  dell'Istituto  centrale  di  statistica  del 29
gennaio 1988, n. 1859, dalla quale risulta che la suddetta variazione
percentuale e' stata pari a 15;
                               Decreta:
  A decorrere dal 5 settembre 1986 le misure dell'indennita' speciale
di seconda lingua sono rideterminate come segue:
 
             da lire   210.405   a lire   241.965
                  "    175.338      "     201.638
                  "    140.270      "     161.310
                  "    126.243      "     145.179
 
 Il  presente  decreto  sara'  comunicato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 1› marzo 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1988
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 190