Perequazione delle pensioni erogate dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.(GU n.81 del 7-4-1988)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo professionale e del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali; Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale viene modificato l'art. 15 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1612; Visti gli articoli 31 e 40 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, i quali prevedono le modalita' per gli aumenti delle pensioni degli spedizionieri doganali in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita; Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1987; Considerato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente tra i mesi di luglio 1985 e giugno 1986 ed i mesi di luglio 1986 e giugno 1987, e' aumentato nella misura del 5,61 (cinque e sessantuno) per cento; Ritenuto che tale indice medio di aumento del costo della vita risulta confermato con nota n. 19072 del 24 settembre 1987, dall'Istituto centrale di statistica; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1988, le pensioni erogate dal Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali, previste dall'art. 24 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, sono aumentate nella misura del 5,61 (cinque e sessantuno) per cento del loro ammontare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 5 febbraio 1988 Il Ministro delle finanze GAVA Il Ministro del tesoro AMATO