DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 1988
Autorizzazione al Ministero della difesa a trattenere in servizio un generale di brigata aerea in ausiliaria.(GU n.83 del 9-4-1988)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale continuavano ad applicarsi nell'anno 1987, in materia di assunzioni di personale, le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986); Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), che prescriveva il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17; Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consentiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la nota prot. n. 1/39833/4.2.16/87 del 5 agosto 1987, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto di essere autorizzato al trattenimento in servizio dal 1 luglio 1987 fino al 30 novembre 1987, del generale di brigata in ausiliaria Bellia Edoardo, per le esigenze della Difesa; Preso atto che il predetto generale ha effettivamente prestato servizio dal 1 luglio 1987 al 30 novembre 1987, per indifferibili ed indispensabili esigenze del Ministero della difesa; Visto l'art. 16, comma 7, del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, che consente che i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1988; Decreta: Art. 1. 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato al trattenimento in servizio, dal 1 luglio 1987 fino al 30 novembre 1987, del generale di brigata aerea in ausiliaria Bellia Edoardo, per le esigenze del Ministero della difesa. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 24 febbraio 1988 Il Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA Il Ministro del tesoro AMATO Il Ministro per la funzione pubblica SANTUZ Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1988 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 336