Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario e di miglioramento in alcuni comuni della provincia di Salerno.(GU n.93 del 21-4-1988)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1; Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364; Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8; Visto il decreto 5 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1987, concernente proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 198, a seguito del freddo intenso e gelate notturne verificatesi nel periodo 4-20 marzo 1987 nella regione Campania limitatamente alla provincia di Salerno; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 1130 del 16 luglio 1987, pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 1987 e il successivo decreto n. 1543 del 26 settembre 1987, pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1987, con i quali e' stata dichiarata la eccezionalita' dell'evento descritto nel precedente comma, rispettivamente per il territorio dei comuni di Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Capaccio, Padula, Sassano Teggiano, Sala Consilina, Atena Lucania, Polla, S. Anselmo, S. Pietro al Tanagro e San Rufo e per il territorio dei comuni di Salerno, Pontecagnano, Faiano, Montecorvino, Pugliano, Battipaglia, Eboli, Giungano, Agropoli, Castelnuovo Cilento e Casalvelino; Considerato che la giunta regionale della regione Campania con deliberazioni del 14 luglio 1987, n. 3888 e n. 3891 ha chiesto il beneficio della proroga di cui al citato art. 8 della legge n. 198/85, a favore delle aziende agricole ricadenti nei comuni di Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella e Capaccio in provincia di Salerno, legittimate a tale beneficio, giusta lettera della regione Campania n. 2664 del 20 febbraio 1988 e che tuttavia la indicazione dei detti comuni e' omessa nel citato decreto interministeriale del 5 novembre 1987; Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania; Decreta: Articolo unico Fermo restando quant'altro disposto con il decreto interministeriale 5 novembre 1987 citato in premessa, in particolare per quanto riguarda le rate delle operazioni di credito agrario ammissibile a proroga, ai comuni ivi elencati, in premessa e all'art. 1, sono aggiunti i seguenti: Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella e Capaccio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 26 marzo 1988 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro del tesoro AMATO