Modificazioni alle ordinanze n. 942/FPC/ZA in data 31 marzo 1987 e n. 960/FPC/ZA in data 14 aprile 1987. (Ordinanza n. 1413/FPC).(GU n.98 del 28-4-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 942/FPC/ZA in data 31 marzo 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1987, e l'ordinanza n. 960/FPC/ZA in data 14 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1987 che assegnano complessivamente L. 71.314.000.000 alla regione Lombardia per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nell'area dell'Oltrepo' Pavese, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista l'ordinanza n. 1244/FPC in data 11 novembre 1987, pubblicata nel bollettino regionale, con la quale si decurtavano parte delle somme disposte in favore della regione Lombardia per interventi di difesa del suolo; Considerato che il fondo disposto con legge 27 marzo 1987, n. 120, e' stato rifinanziato dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, per un importo di lire 150 miliardi; Ravvisata la necessita' di reintegrare le citate somme onde portare a termine i programmi messi in essere dalla regione Lombardia per l'eliminazione delle situazioni di rischio idrogeologico di cui alle citate ordinanze numeri 942/FPC e 960/FPC; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico E' assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 36.500.000.000 per le esigenze connesse agli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nell'area dell'Oltrepo' Pavese. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 marzo 1988 Il Ministro: GASPARI